Massima Sentenza
“…A ben vedere, la questione dell’ammissibilità dell’obbligatorietà del sopralluogo non sembra aver trovato, ancora, un assetto definitivo, come può evincersi dal dato per il quale, a fronte della giurisprudenza –peraltro richiamata da parte ricorrente- a mente della quale, nella vigenza del d.lgs. n. 36/23, il sopralluogo non possa essere previsto dalla stazione appaltante come adempimento a pena di esclusione dalla gara (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 2-bis, sentenza n. 140/2024). Altra giurisprudenza ritiene che l’ammissibilità –a pena di esclusione- del sopralluogo possa risultare coerente anche con i principi che informano il nuovo codice (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 12.12.2023 n. 3738)… “In una gara di appalto la mancata presentazione, da parte di un concorrente, della attestazione comprovante di aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali o di avere eseguito il sopralluogo non determina l’obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente stesso qualora tale presentazione non sia prevista a pena di esclusione dalla disciplina della gara e ciò in applicazione del principio del favor partecipationis e di quello di tassatività delle fonti delle cause di esclusione dalla procedura…”
“…Con riferimento all’obbligatorietà del sopralluogo, la giurisprudenza precedente al d.lgs. n. 36 del 2023 era nel senso che “La giurisprudenza amministrativa ha attribuito all’obbligo di sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica (cfr. Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033; VI, 23 giugno 2016, n. 2800; IV, 19 ottobre 2015, n. 4778) e, tuttavia, ha anche dubitato della correttezza della sua previsione a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, sia per la formulazione dell’art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara”, ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati “possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”, senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento, e sia per possibile contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento, ogni qualvolta, per le peculiarità del contratto da affidare, la sua inosservanza in alcun modo impediva il perseguimento dei risultati verso cui era diretta l’azione amministrativa, né il suo adempimento poteva dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3581). Per le predette considerazioni, allora, il disciplinare di gara – a tutto voler concedere, e cioè senza soffermarsi sulla compatibilità con il principio di tassatività delle cause di esclusione – andava inteso in senso restrittivo, oltre che reso coerente con il favor partecipationis alle procedure di affidamento di contratti pubblici, come comportante l’esclusione per il solo mancato sopralluogo e non anche in caso di sopralluogo ritardato, come avvenuto nel caso di specie; situazione, questa, che può riverberarsi sulla adeguata formulazione dell’offerta e non sulla partecipazione del concorrente alla procedura di gara” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.1.2021, n.575).
A ben vedere, la questione dell’ammissibilità dell’obbligatorietà del sopralluogo non sembra aver trovato, ancora, un assetto definitivo, come può evincersi dal dato per il quale, a fronte della giurisprudenza –peraltro richiamata da parte ricorrente- a mente della quale, nella vigenza del d.lgs. n. 36/23, il sopralluogo non possa essere previsto dalla stazione appaltante come adempimento a pena di esclusione dalla gara (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 2-bis, sentenza n. 140/2024). Altra giurisprudenza ritiene che l’ammissibilità –a pena di esclusione- del sopralluogo possa risultare coerente anche con i principi che informano il nuovo codice (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 12.12.2023 n. 3738)...
..Si soggiunge peraltro, per completezza, che la giurisprudenza amministrativa è da tempo attestata nel senso che “In una gara di appalto la mancata presentazione, da parte di un concorrente, della attestazione comprovante di aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali o di avere eseguito il sopralluogo non determina l'obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente stesso qualora tale presentazione non sia prevista a pena di esclusione dalla disciplina della gara e ciò in applicazione del principio del favor partecipationis e di quello di tassatività delle fonti delle cause di esclusione dalla procedura” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 19.10.2020, n.380).
22- Consegue da quanto ora esposto che, non essendo stata contestata la mancata effettuazione del sopralluogo ed avendo il ricorrente espressamente dichiarato –nei termini previsti dal bando- l’effettuazione dello stesso peraltro in linea con i termini di presentazione delle offerte, la sua esclusione va pertanto ritenuta illegittima.
23- D’altronde, a tutto concedere, avendo il bando di gara comminato l’esclusione per la sola omissione del sopralluogo, la mera tardività dello stesso –in sé considerata- non può costituire comunque causa di esclusione.