Massima Sentenza
“…In relazione all’interpretazione degli atti amministrativi, anche generali come i bandi e i disciplinari di gara, adottati in una procedura di gara, i relativi criteri sono stati più volte sottolineati dalla giurisprudenza (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9386; Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2710). Trovano applicazione in tali fattispecie le norme sui criteri interpretativi in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ. ma con preferenza, a tutela dell’affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di par condicio, del primo, al fine di evitare che, in sede interpretativa, si possano integrare surrettiziamente le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3093). In tale ottica, solo se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l’interprete, in forza del principio di favor partecipationis, deve optare per il significato più favorevole, sulla base di altri criteri interpretativi...”
“…La censura non può essere condivisa, poiché, come sopra indicato, l’ordinamento nazionale, in ossequio al sistema di accreditamento delineato dalle norme eurounitario, riconosce sì la possibilità di provare il requisito con altri mezzi di prova, ma alle condizioni indicate dall’Allegato II.8 del cd. nuovo Codice dei contratti pubblici. La lex specialis pertanto va interpretata nel senso conforme alle disposizioni di rango primario, sopra riportate, che a loro volta sono pienamente allineate all’ordinamento eurounitario. Nel caso specifico, poi, tale conclusione ermeneutica è anche avvalorata dal criterio interpretativo letterale.
In relazione all’interpretazione degli atti amministrativi, anche generali come i bandi e i disciplinari di gara, adottati in una procedura di gara, i relativi criteri sono stati più volte sottolineati dalla giurisprudenza (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9386; Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2021, n. 2710). Trovano applicazione in tali fattispecie le norme sui criteri interpretativi in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ. ma con preferenza, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di par condicio, del primo, al fine di evitare che, in sede interpretativa, si possano integrare surrettiziamente le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3093). In tale ottica, solo se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l'interprete, in forza del principio di favor partecipationis, deve optare per il significato più favorevole, sulla base di altri criteri interpretativi (ex multis, Cons, Stato, sez. V, 20 luglio 2023 n.7113; 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481; 2 marzo 2022 n. 1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322; VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709).