Massima Sentenza

“...è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l’operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 865/2024, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 145/2022, Tar Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363).Peraltro, è stato già osservato che generiche ed immotivate ragioni di segretezza industriale e commerciale (che per legge devono essere motivate e comprovate) appaiono difficilmente riferibili ad un settore, come quello della ristorazione, caratterizzato dalla standardizzazione delle filiere e dei contratti commerciali (cfr. ancora T.a.r. Toscana, sez. IV, n. 1035/2024)…”

TAR Lazio Roma, Sez. I quater, 14.01.2025, n.584


Accesso agli atti con il D.Lgs. 36/2023.

“..inquadrata correttamente la consistenza di tale valutazione, è noto che la nozione di segreto tecnico/commerciale va intesa secondo quanto previsto dall’art. 98 d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), essendo richiesto che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate.

In altri termini, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo, viceversa, l’operatore limitarsi a una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta (cfr. TAR Piemonte, sez. II, n. 865/2024, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 145/2022, Tar Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363).

Peraltro, è stato già osservato che generiche ed immotivate ragioni di segretezza industriale e commerciale (che per legge devono essere motivate e comprovate) appaiono difficilmente riferibili ad un settore, come quello della ristorazione, caratterizzato dalla standardizzazione delle filiere e dei contratti commerciali (cfr. ancora T.a.r. Toscana, sez. IV, n. 1035/2024).

È, infine, appena il caso di notare che la ricorrente – seconda classificata nella procedura di gara, con uno scarto minimo di punteggio rispetto all’aggiudicataria – ha comunque espressamente dedotto che la conoscenza delle offerte formulate dall’aggiudicataria è necessaria per tutelare in giudizio il proprio diritto a conseguire l’aggiudicazione della gara: la manifesta rilevanza della documentazione richiesta per la tutela giurisdizionale degli interessi di parte ricorrente rende nel caso di specie recessive le generiche (e non adeguatamente comprovate) esigenze di non divulgazione di alcuni elementi dell’offerta manifestate dalla controinteressata.

In definitiva, anche l’omessa integrale ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria è illegittima atteso che dagli atti di causa non emerge in alcun modo che la stazione appaltante abbia correttamente valutato (né che l’operatore economico controinteressato abbia effettivamente dedotto e comprovato) la sussistenza di segreti tecnici o commerciali tali da paralizzare il diritto di accesso agli atti richiesti.

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