Massima Sentenza
“...La mancata indicazione nell’ambito dell’offerta economica dei costi per la manodopera e per la sicurezza aziendale determina l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023. Tale sanzione si deve ritenere automaticamente applicabile anche qualora la piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara non preveda la possibilità di indicarli all’interno del modulo relativo all’offerta economica e ciò perché il concorrente, stante l’inderogabile obbligo di legge, ha comunque l’onere di informarsi presso la Stazione appaltante riguardo alle modalità attraverso le quali la stessa ammetta l’indicazione di tali costi al di fuori del suddetto modulo telematico..
“..l’ammissibilità, in via eccezionale, del soccorso istruttorio trova fondamento nella convergenza di almeno due condizioni imprescindibili consistenti nell’impossibilità di inserire nel modello predisposto dalla Stazione appaltante i costi in discussione perché mancati di qualunque riferimento agli stessi (condizione, questa, verificatasi nel caso in esame) e nella contemporanea assenza di qualsivoglia previsione in merito da parte della lex specialis (condizione, questa, invece, non verificatasi nel caso in esame); tali circostanze, secondo il GA, fanno sorgere nei concorrenti il legittimo dubbio circa la necessità dell’indicazione di tali costi ai fini della regolarità dell’offerta; dubbio che nel caso di specie non poteva sorgere stante le chiare disposizioni al riguardo contenute nella legge di gara
la Stazione appaltante, sicuramente a conoscenza del fatto che il campo relativo all’Offerta Economica della RDO sulla piattaforma Acquisti in rete MePA non consentiva l’inserimento dei campi relativi ai costi degli oneri della sicurezza e della manodopera, avrebbe potuto fornire indicazioni specifiche nella lex specialis di sussidio ai concorrenti, ma considerato al tempo stesso che la mancanza di tale indicazione non può essere qualificata al pari di un vizio di forma che determini a illegittimità della procedura di gara in esame, atteso che ai concorrenti è sempre consentito ricorrere allo strumento della richiesta di chiarimenti per superare dubbi e/o incertezze sull’interpretazione delle prescrizioni contenute nel bando/disciplinare/capitolato di gara e pertanto la società istante – non diversamente dagli altri operatori economici esclusi per la medesima motivazione – al fine di scongiurare il rischio dell’espulsione dalla gara, avrebbe potuto attivarsi chiedendo, appunto, chiarimenti alla Stazione appaltante
RITENUTO che ogni scelta effettuata o azione compiuta dai concorrenti all’interno di ogni fase procedurale non può che imputarsi alla responsabilità degli stessi secondo il noto principio dell’autoresponsabilità, in base al quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali e possibili errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione poiché alle imprese che partecipano alle gare di appalto viene richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara; nelle gare telematiche, il concorrente è a conoscenza delle modalità e della tempistica della procedura, pertanto eventuali errori devono essere dallo stesso sopportati; tutto ciò perché il concorrente è chiamato ad attuare un comportamento che possa consentire all’Amministrazione di poter valutare l’affidabilità e la serietà nonché la correttezza del comportamento del concorrente stesso (in tal senso v., da ultimo, Consiglio di Stato, V, 12 marzo 2024, n. 2372);
RITENUTO, dunque, che la società istante, la cui esatta conoscenza delle prescrizioni del bando di gara si deve considerare dovuta, quando si è trovata dinanzi all’impossibilità di inserire i costi della sicurezza aziendale e della manodopera – come obbligatoriamente richiesti dalla Stazione appaltante – nel modulo telematico relativo all’offerta economica della piattaforma MePA utilizzata per la gara, scegliendo di caricare comunque l’offerta economica priva dell’indicazione di tali costi, invece di attivarsi preventivamente per chiedere chiarimenti all’Amministrazione committente, ha effettuato una scelta consapevole che non può che esserle addebitata in forza del menzionato principio di autoresponsabilità (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 aprile 2021, n. 2839; Corte di Giustizia, 2 maggio 2019, cit.; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, nn. 7, 8 secondo cui l’eventuale non editabilità dei moduli dichiarativi predisposti dalla stazione appaltante privi dello spazio per l'indicazione in questione, non è di per sé preclusiva, sul piano della materiale elaborazione scritturale dei termini dell'offerta, dell’integrazione ad opera dell'offerente)...
…la circostanza addotta in ultimo dalla società istante a sostegno delle argomentazioni prospettate, ovvero quella per cui l’esclusione di altri due operatori economici per la stessa motivazione della mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza, dimostrerebbe l’oggettiva sussistenza di un vizio della procedura imputabile alla errata predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante e non ad una negligenza dei concorrenti esclusi, non è ragionevolmente sostenibile, atteso che più volte la richiamata “materiale impossibilità” per essere considerata tale non può che riguardare tutti gli operatori economici partecipanti, mentre nel caso di specie ben 3 concorrenti su 6 hanno trovato il modo di superare l’asserito impasse formale legittimante – a giudizio dell’istante – una riammissione in gara attraverso il soccorso istruttorio