Massima Sentenza

“..L’errore nella formulazione dell’offerta economica è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un’analisi che deve concernere il solo documento recante l’errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l’esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della “immediata evidenza” e della “pura materialità” dell’errore emendabile”…”

Cons. St., Sez. V, 22.05.2025, n.4407


L’errore nella formulazione dell’offerta economica è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale.

“…3. Va prioritariamente esaminato, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, il quarto motivo di appello, con cui l’appellante principale lamenta il mancato accoglimento, da parte del giudice di prime cure, degli ultimi sei motivi di ricorso introduttivo, con cui si censurava la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, in ragione dell’asserita incongruità dell’offerta economica, anche alla luce dell’indicazione del costo della manodopera, nella misura di 1 (un) euro.

Il motivo è fondato.

4. Ai sensi dell’art. 17 Disciplinare: “L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente art. 15, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

˗ Il rialzo sul canone di concessione annuo al netto dell’IVA di cui all’art. 3 pari ad € 4.136,70/anno;

˗ la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

˗ la stima dei costi della manodopera”.

5. Tanto premesso, il Circolo Telesia ha indicato alla voce “Costi della Manodopera”, la cifra di 1 (un) euro.

All’evidenza, trattasi di offerta del tutto evanescente, posto che la struttura oggetto di concessione è composta da:

– n.2 campi da tennis scoperti regolamentari in green set

– n.1 campo da tennis coperto con struttura geodetica regolamentare in green set;

– n.1 manufatto adibito a spogliatoi, servizi igienici, avente dimensioni pari a 160 mq;

– Manufatto in legno adibito a Club House, segreteria e punto ristoro, avente dimensioni pari a 80 mq;

– Gradinate;

– Spazio verde.

Richiesta di chiarimenti sul punto, il … ha dichiarato che: “l’importo esposto nel campo ‘costo della manodopera’ dell’Allegato Offerta economica, come ravvisato dalla S.V., è frutto di un mero difetto di trascrizione dovuto all’erronea digitazione delle cifre, intendendosi l’importo di € 10.000,00 in luogo di quanto riportato ossia € 1,000”.

Tale dichiarazione è stata resa satisfattoria dall’Amministrazione aggiudicatrice, e di poi dal giudice di prime cure, i quali hanno ritenuto che quello commesso dal … in punto di indicazione dei costi della manodopera fosse un mero errore materiale.

6. Senonché, per condivisa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “L'errore nella formulazione dell'offerta economica è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della “immediata evidenza” e della “pura materialità” dell'errore emendabile (C.d.S, III, 16.4.2024, n. 3464).

7. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nella fattispecie in esame, l’asserito errore non è in alcun modo rilevabile come tale, non essendovi alcun elemento da cui desumersi che il … abbia voluto indicare un costo della manodopera pari ad € 10.000. Il tutto senza sottacere che, ai sensi dell’art. 17 Disciplinare, le offerenti avrebbero dovuto riempire digitalmente tutte le celle relative al costo della manodopera, non essendo possibile “lasciare vuote le celle”.

Pertanto, a voler seguire l’assunto del … essa avrebbe commesso non uno, ma ben quattro pretesi errori materiali, tanti quanti ne occorrono per trasformare la cifra di 1,000 euro in 10.000,00 euro.

È evidente che tali circostanze escludono la sussistenza di un errore materiale, come tale immediatamente riconoscibile..."


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