NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI TIPO VERTICALE O MISTO, LA CONDIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE ALMENO PARI AD UN QUINTO DELL’IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA DEVE INTENDERSI COME QUALIFICAZIONE ALMENO PARI AD UN QUINTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E NON COME PARI AD UN QUINTO DELL’IMPORTO DELLA SINGOLA CATEGORIA SCORPORABILE LA CUI ESECUZIONE È ASSUNTA DALLA MANDANTE CHE INVOCA L’INCREMENTO.
TAR Campania Salerno, Sez. I, 13.01.2022, n. 88
“…Merita pure accoglimento, venendo ora all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo di censura, incentrato sul lamentato deficit di qualificazione della … (mandante) nella categoria OG3 e della … (mandataria) in categoria OS21, atteso che entrambe le imprese associate non possono beneficiare dell’incremento del quinto, previsto dall’art. 61 comma 2 d.p.r. 207/2010, non essendo in possesso di una qualificazione, nelle rispettive categorie, pari ad un quinto dell’importo complessivo dei lavori.
11.1. – Sull’esegesi di tale norma, come rilevato dalla difesa di …, si è di recente pronunciato il Consiglio di Stato (Sezione III, sentenza 13 aprile 2021, n. 3040; id., 25 gennaio 2021, n. 275; v. da ultimo T.A.R. Ancona, sez. I, 9 dicembre 2021, n. 851), secondo cui, anche con riferimento ai raggruppamenti di tipo verticale o misto, contrariamente a quanto ritenuto dal consorzio ricorrente in via principale, la condizione della qualificazione almeno pari ad un quinto dell’importo dei lavori a base di gara deve intendersi come qualificazione almeno pari ad un quinto dell’importo complessivo dei lavori e non come pari ad un quinto dell’importo della singola categoria scorporabile la cui esecuzione è assunta dalla mandante che invoca l’incremento.
11.2. – Su queste premesse, che il Collegio condivide, risulta allora confermato il lamentato deficit di qualificazione della A.T.I. …, posto che la … (mandante), per avvalersi dell’incremento del quinto, avrebbe dovuto dimostrare una qualificazione in Categoria OG3 in classifica VIII (per importi oltre € 15.494.000,00) necessaria a coprire l’importo di € 15.870.000,00 (pari al 20% dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza), mentre invece è qualificata, nella categoria OG3, per una classifica VI (per importi fino ad € 10.329.000), come tale inferiore al 20% dell’importo complessivo dei lavori.
11.3. – Analogamente, il Consorzio mandatario, che ha dichiarato di eseguire il 78,30% dei lavori della categoria OS21, per un importo di € 12.390.975, è in possesso di qualificazione per tale Categoria in classifica VI (fino ad € 10.329.000) e, dunque, non può avvalersi dell’incremento del quinto (€ 10.329.000 inferiore al 20% dell’importo complessivo dei lavori, pari, come detto, a € 15.870.000,00), con la conseguenza che non dispone di una qualificazione sufficiente a coprire la quota di lavori (di € 12.390.975) che ha dichiarato di voler eseguire…”