IN MANCANZA DELLA SPECIFICA INDICAZIONE DI QUALI PARTI DELL’OFFERTA COSTITUISCANO IN CONCRETO SEGRETO COMMERCIALE O INDUSTRIALE, RISULTA PERTANTO EVIDENTE COME LA DISCIPLINA LIMITATIVA DI CUI ALLE PREVISIONI DELL’ART. 53, 5° COMMA LETT. A) E 6° COMMA DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 RISULTI INAPPLICABILE. IL C.D. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, OGNI QUALVOLTA L’ACCESSO MEDESIMO VENGA IN RILIEVO PER LA CURA O LA DIFESA DI INTERESSI GIURIDICI DEL RICHIEDENTE, DEVE PREVALERE SULL’ESIGENZA DI RISERVATEZZA DEL TERZO, NEI LIMITI PERÒ IN CUI ESSO SIA NECESSARIO ALLA DIFESA DI QUEGLI INTERESSI. E CIÒ ALLA LUCE SIA DELLA NORMA PRIMARIA (CIT. ART. 24, COMMA 2, LETT. D), LEGGE N. 241 DEL 1990), SIA DELLA NORMA REGOLAMENTARE (ART. 8, COMMA 5 LETT. D), D.P.R. 27 GIUGNO 1992 N. 352) CHE HA DETTATO PARTICOLARI MODALITÀ DI ACCESSO IN CASO DI DOCUMENTI CHE RIGUARDINO LA VITA PRIVATA O LA RISERVATEZZA DI ALTRI SOGGETTI.

TAR Puglia Bari, Sez. I, 16.05.2022, n. 686

“…Ciò premesso, a prescindere da ogni considerazione relativa alla natura oggettiva del servizio (che ben difficilmente contempla la possibilità di spazi di segretezza commerciale o industriale), gli atti di causa non lasciano intravedere ipotesi di segreto industriale o commerciale riportabili alle previsioni di cui agli artt. 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) quali: scoperte o innovazioni tutelate da brevetto, l’impiego di software informatici soggetti alla tutela di autore o progetti particolarmente innovativi, ma solo la (sostanzialmente immotivata) volontà di non permettere la conoscenza dell’offerta.

4.1. In mancanza della specifica indicazione di quali parti dell’offerta costituiscano in concreto segreto commerciale o industriale, risulta pertanto evidente come la disciplina limitativa di cui alle previsioni dell’art. 53, 5° comma lett. a) e 6° comma del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 risulti inapplicabile alla vicenda in esame, per cui l’accesso della ricorrente alla documentazione relativa alle offerte tecniche delle due controinteressate deve essere ammessa, nella sua integralità e sulla base della sola dichiarazione della ricorrente relativa all’intenzione di volersi tutelare in sede giurisdizionale e/o amministrativa.

5. In altri termini è difficile ipotizzare che nella specie sussistano effettive ragioni di tutela del know how, tenuto conto che – come messo in evidenza dalla ricorrente – non risulta la sussistenza di specifici ambiti di segretezza industriale o commerciale, che, possano costituire eccezione all’accesso difensivo cdi cui all’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In definitiva non emergono elementi che confermino che nei documenti chiesti dalla ricorrente non siano contenuti dati la cui conoscenza possa arrecare pregiudizio alla tutela, parimenti garantita dall’ordinamento, di segreti aziendali o comunque di interessi imprenditoriali.

6. In tali ipotesi l’ordinamento impone effettivamente di verificare se la conoscenza dei documenti sia assolutamente indispensabile alla difesa degli interessi del ricorrente. In ogni caso l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, culminato nella Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12/2020, ha chiarito che il c.d. diritto di accesso ai documenti amministrativi, ogni qualvolta l’accesso medesimo venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, deve prevalere sull’esigenza di riservatezza del terzo, nei limiti però in cui esso sia necessario alla difesa di quegli interessi. E ciò alla luce sia della norma primaria (cit. art. 24, comma 2, lett. d), legge n. 241 del 1990), sia della norma regolamentare (art. 8, comma 5 lett. d), d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352) che ha dettato particolari modalità di accesso in caso di documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di altri soggetti.

7. Ne consegue quindi che, al di fuori delle specifiche ipotesi in cui occorra tutelare la sfera di riservatezza delle persone coinvolte (siano esse fisiche o giuridiche), al fine di valutare la fondatezza dell’actio ad exhibendum è sufficiente accertare l’esistenza della situazione legittimante e la funzionalità del documento richiesto alla tutela della medesima.

Nel caso di specie, il rifiuto opposto dal Comune di … è motivato in ragione del diniego alla ostensione degli atti espresso per ragioni di riservatezza.

Ciò posto, va osservato quanto segue:

– la ricorrente ha partecipato ad una gara pubblica in ordine alla quale si è classificata al secondo posto, per cui sussiste la (teorica) possibilità di uno “scorrimento” della graduatoria;

risulta, quindi, evidente che la deducente, mediante l’acquisizione della documentazione giustificativa fornita dalla predetta società, voglia valutare l’esistenza di eventuali profili di illegittimità nella valutazione svolta dall’amministrazione e della successiva fase di verifica, da far valere, se del caso, in sede giurisdizionale;

tale esigenza corrisponde ad un interesse giuridicamente rilevante tutelato dall’art. 24 della Cost. (diritto di difesa) che non può essere limitato nemmeno attraverso la sola visione degli atti di cui si chiede l’accesso.

8. Quanto sopra rilevato in ordine alla sussistenza dell’interesse diretto e attuale all’ostensione dei documenti richiesti in considerazione di una possibile impugnazione dell’esito della gara impedisce poi che, nella fattispecie, possa essere attribuita una qualche operatività al divieto di istanze d’accesso “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 24, 3° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (al proposito si vedano le compiute precisazioni di cui ai punti da 14.1 a 15.1 di Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, che portano ad escludere, con tutta sicurezza, che l’istanza della ricorrente possa trovare considerazione in termini puramente esplorativi)…”

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