Il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture sull’operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro

Cons. St., Sez. V, 27.09.2022, n. 8326

“…Va poi anche richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica la prescrizione inerente al numero massimo di pagine della relazione tecnica allegata all’offerta, oltre a poter dar luogo ad esclusione dell’offerente solo se espressamente previsto dalla lex specialis, richiede, negli altri casi, un’apposita prova sull’effettiva rilevanza a fini valutativi e cioè sul vantaggio conseguito da un concorrente in danno degli altri per effetto dell’eccedenza dimensionale dell’offerta” (Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2021, n. 4635).

Infatti, come rammentato da quest’ultima decisione, “la giurisprudenza ha chiarito che ‘la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum granu salis’, e ha dato rilievo nella specie alla circostanza che ‘le ipotetiche violazioni (un’eccedenza di tre o quattro pagine) non [avevano] in concreto determinato alcuna alterazione valutativa dell’offerta’ (Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3677)”.

2.6. In definitiva, il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione dell’offerta”; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture sull’operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro (così Cons. St., Sez. V 5 luglio 2021 n. 5112; Sez. V, 9 novembre 2020, n. 6857; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777).

È stato dunque adeguatamente chiarito come censure che si appuntano sulla violazione della clausola della lex specialis di gara che prevede che la commissione non possa valutare le pagine delle offerte oltre un determinato numero, anche se fondate, non inficiano la procedura concorsuale nella normalità, a meno che non siano previste a pena di esclusione…”

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