La menzionata disposizione di cui alla lett. a) àncora, pertanto, l’esclusione dell’ostensione alla necessità che la tutela del segreto industriale richiesta dall’operatore economico sia motivata. Nella fattispecie, tuttavia, la controinteressata si è limitata ad asserire, con un assunto generico, che nella propria offerta “sono contenuti dati e informazioni oggetto di specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale di cui si vuole mantenere la riservatezza”. In tal modo la necessità di bilanciare i contrapposti interessi difensivo, facente capo all’esponente, e di segretezza, della prima graduata, è tuttavia di fatto neutralizzata da una mera formula di stile opposta dalla controinteressata, su cui si è appiattita la p.a. resistente e per mezzo della quale è operato un formale richiamo ad asserite esigenze di segretezza. Il riportato regime normativo postula, inoltre, che l’ostensione documentale possa essere accordata solo in funzione dell’esigenza di tutela in giudizio degli interessi del soggetto legittimato, esigenza ravvisabile nella fattispecie, poiché l’esponente è giunta seconda nella procedura selettiva e prospetta un interesse a comprovare l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata .
TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 26.10.2022, n. 1864
“…Rileva il Collegio che l’art. 53, comma 5, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 dispone l’esclusione e il divieto di ogni forma di divulgazione delle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”, mentre a mente del successivo comma 6 “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
La menzionata disposizione di cui alla lett. a) àncora, pertanto, l’esclusione dell’ostensione alla necessità che la tutela del segreto industriale richiesta dall’operatore economico sia motivata. Nella fattispecie, tuttavia, la controinteressata si è limitata ad asserire, con un assunto generico, che nella propria offerta “sono contenuti dati e informazioni oggetto di specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale di cui si vuole mantenere la riservatezza”. In tal modo la necessità di bilanciare i contrapposti interessi difensivo, facente capo all’esponente, e di segretezza, della prima graduata, è tuttavia di fatto neutralizzata da una mera formula di stile opposta dalla controinteressata, su cui si è appiattita la p.a. resistente e per mezzo della quale è operato un formale richiamo ad asserite esigenze di segretezza.
Il riportato regime normativo postula, inoltre, che l’ostensione documentale possa essere accordata solo in funzione dell’esigenza di tutela in giudizio degli interessi del soggetto legittimato, esigenza ravvisabile nella fattispecie, poiché l’esponente è giunta seconda nella procedura selettiva e prospetta un interesse a comprovare l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata (Consiglio di Stato, Sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6083).
Avuto pertanto riguardo alla strumentalità dell’istanza ostensiva rispetto all’eventuale tutela giurisdizionale della deducente, la stazione appaltante, previa ove occorra richiesta di dettagliati chiarimenti alla controinteressata, dovrà provvedere, nel contemperamento degli opposti interessi, ad individuare eventuali parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria da secretarsi, considerato che “il segreto tecnico o commerciale deve identificarsi in quegli elementi di elevato contenuto tecnico e/o specialistico che identificano il cuore del know how della società e che consentono a quest’ultima di distinguersi dagli altri operatori del settore, la cui divulgazione arrecherebbe un irrimediabile pregiudizio alla società stessa” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 luglio 2022, n. 6448)…”