costituisce principio consolidato ritenere sufficiente, ai fini della verifica della legittimità del provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di motivi autonomi, che almeno uno di essi risulti in grado di sorreggere per intero l’atto stesso; il che si verifica quando anche uno soltanto di essi non forma oggetto di specifica censura. Sussistendo detta evenienza, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, considerato che il provvedimento impugnato continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta

Cons. St., Sez. VII, 17.01.2023, n. 582

Giurisprudenza conforme:

Consiglio di Stato sez. II, 14 ottobre 2022, n.87784; Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2022, n. 6751; Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200; Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2014, n. 12; 18 maggio 2012, n. 2894 e 27 aprile 2015, n. 2123; Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2015, n. 927).

1. – Il Collegio osserva che, come noto, costituisce principio consolidato ritenere sufficiente, ai fini della verifica della legittimità del provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di motivi autonomi, che almeno uno di essi risulti in grado di sorreggere per intero l’atto stesso; il che si verifica quando anche uno soltanto di essi non forma oggetto di specifica censura. Sussistendo detta evenienza, il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, considerato che il provvedimento impugnato continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta (Consiglio di Stato sez. II, 14 ottobre 2022, n.87784; Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2022, n. 6751; Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200; Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2014, n. 12; 18 maggio 2012, n. 2894 e 27 aprile 2015, n. 2123; Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2015, n. 927).

Con riguardo al caso in esame, l’esclusione dell’appellata, come delle altre due società coinvolte, è stata decisa sia per il contrasto con l’art. 80 co. 5 lett. m) D.Lgs. n. 50/2016, sia per la strumentalità del rilevato coordinamento posto in essere “con l’esito di eludere gli effetti della soglia massima di assegnazione stabilita negli atti di gara, presentando le rispettive offerte distribuite sui lotti in gara in modo tale da vedersi così assegnata, nel complesso, la quasi totalità degli impianti equamente ripartiti” (provvedimento di esclusione, all. 3 del fascicolo della ricorrente in primo grado).

Ma la duplice motivazione dell’impugnato provvedimento di esclusione è contraddistinta da un collegamento teleologico, essendo le due cause tra loro connesse da un nesso di diretta consequenzialità.

L’esclusione per violazione del limite di assegnazione del 33% costituisce, infatti, non una causa autonoma, ma soltanto consequenziale rispetto alla presupposta sussistenza di un centro unico decisionale, con la conseguenza che, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 80 co. 5 lett. m) D.Lgs. n. 50/2016, le offerte delle tre società dovrebbero considerarsi tra loro non connesse e, quindi, non elusive neanche del predetto limite di assegnazione dei lotti di interesse, con conseguente non configurabilità della causa di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis) D.Lgs. n. 50/2016 per carenza di condotta fuorviante tendente ad ottenere indebiti vantaggi durante l’espletamento della procedura di gara.

Il Collegio, pertanto, non ritiene preclusiva dell’ammissibilità del ricorso proposto dall’appellata in primo grado la linea difensiva da quest’ultima prescelta volta a concentrare le proprie doglianze soltanto in relazione al coordinamento e non anche in ordine alla violazione del limite del 33% dell’assegnazione dei lotti di interesse.

Donde, l’infondatezza del motivo di impugnazione in esame…”

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