Massima Sentenza

“...La ratio della disposizione è proprio quella, basilare in un sistema di attribuzione di vantaggi premiali alle imprese, di garantire un controllo, da parte dell’Autorità, che sia puntuale, efficace e, per così dire, “in tempo reale” sulla permanenza dei requisiti di integrità e affidabilità degli operatori. E ciò per l’ovvia ragione, opportunamente ricordata dalla difesa erariale, che il possesso della certificazione di legalità consente agli operatori di ottenere sensibili vantaggi, segnatamente nella partecipazione alle commesse pubbliche.  Ne deriva che anche la previsione regolamentare sulla base della quale è stata adottata la revoca del rating è del tutto logica e va immune dai vizi denunciati in ricorso. Lo stesso termine di 10 giorni, prescritto per effettuare la comunicazione del fatto potenzialmente rilevante all’Autorità, appare del tutto congruo…”

TAR Lazio Roma, Sez. I, 04.09.2023, n. 13576


La mera violazione del termine di comunicazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato di eventuali fatti ostativi al mantenimento del rating di legalità, legittima la revoca di quest’ultima.

“…Collegio osserva come il fulcro della questione oggetto di esame ed il cuore motivazionale della gravata revoca risiedano nella rilevata violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7 del Regolamento “Rating”, posto che l’impresa non ha notiziato l’Autorità, entro il termine prescritto di 10 giorni, circa l’adozione dell’interdittiva prefettizia a proprio carico. 

Va premesso che deve convenirsi con la difesa erariale, laddove osserva come non vi sia alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra interdittiva antimafia e revoca del rating. Il rilascio (o la revoca) del titolo premiale è oggetto di valutazione autonoma da parte dell’Autorità, non ravvisandosi un rapporto di stretta dipendenza tra i due provvedimenti. L’interdittiva antimafia si atteggia quale fatto astrattamente rilevante che viene poi sottoposto a valutazione da parte dell’Autorità, perché potenzialmente ostativo rispetto all’attribuzione del titolo premiale. 

Ciò consente di rigettare la doglianza incentrata su di una asserita illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati per effetto dell’annullamento dell’interdittiva da parte del TAR. 

Per altro, la valutazione di legittimità della revoca deve essere effettuata alla luce del quadro giuridico e fattuale esistente al momento della adozione dell’atto, con la conseguenza che le menzionate sopravvenute vicende giudiziarie (favorevoli all’impresa) possono semmai rilevare per riattivare il potere amministrativo ed ottenere un nuovo rilascio del rating, laddove la revoca si fondi sulla perdita di integrità morale connessa all’interdittiva.

Ciò precisato, deve però ribadirsi che la revoca gravata è dipesa unicamente dalla violazione dell’obbligo formale di comunicazione del provvedimento prefettizio a carico dell’impresa, in violazione dell’articolo 7 del Regolamento. 

La revoca del rating non ha, com’è noto, natura sanzionatoria, rappresentando il beneficio de quo null’altro che uno strumento premiale per le imprese; di conseguenza, l’Autorità deve essere messa al corrente, prontamente e costantemente, di ogni vicenda che potenzialmente potrebbe compromettere l’onorabilità dell’operatore (e quindi il mantenimento del titolo premiale). 

Ne deriva l’irrilevanza del procedimento giurisdizionale incardinato dalla ricorrente ed altresì l’irrilevanza della sospensione cautelare ottenuta, atteso che la revoca è dipesa dalla condotta non diligente dell’esponente, di per sé sufficiente a rimuovere, rebus sic stantibus, il rating. 

Né può dirsi che l’articolo 7 del Regolamento “Rating” sia affetto da irragionevolezza ovvero da sproporzione. 

La ratio della disposizione è proprio quella, basilare in un sistema di attribuzione di vantaggi premiali alle imprese, di garantire un controllo, da parte dell’Autorità, che sia puntuale, efficace e, per così dire, “in tempo reale” sulla permanenza dei requisiti di integrità e affidabilità degli operatori. E ciò per l'ovvia ragione, opportunamente ricordata dalla difesa erariale, che il possesso della certificazione di legalità consente agli operatori di ottenere sensibili vantaggi, segnatamente nella partecipazione alle commesse pubbliche. 

Ne deriva che anche la previsione regolamentare sulla base della quale è stata adottata la revoca del rating è del tutto logica e va immune dai vizi denunciati in ricorso.

Lo stesso termine di 10 giorni, prescritto per effettuare la comunicazione del fatto potenzialmente rilevante all'Autorità, appare del tutto congruo.

Né può concepirsi un termine “mobile” che decorrerebbe, secondo l’istante, in modo elastico a seconda che l’interdittiva antimafia sia stata o meno impugnata da parte dell’impresa, giacchè si introdurrebbe un’inammissibile cifra di aleatorietà, che consentirebbe all’operatore stesso di decidere se e quando effettuare la comunicazione di un dato che è invece fondamentale, proprio per la ridetta esigenza di consentire all’Autorità un pronto controllo sul mantenimento dei requisiti necessari per la concessione del beneficio premiale de quo…”

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