Massima Sentenza

“…oggetto sociale e attività effettivamente esercitata non possono essere considerati come concetti coincidenti […] attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere; il che esclude la possibilità di prendere in considerazione…il contenuto dell’oggetto sociale, il quale – ancorché segni il campo delle attività che un’impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti – non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività […]..”; con la precisazione che “..un costante indirizzo giurisprudenziale ritiene che l’attività per la quale l’impresa risulta iscritta al registro, deve essere identificata con quella qualificante dell’impresa nei confronti dei terzi, il che non può che riferirsi all’attività principale effettivamente svolta, ossia a quella che denota l’esperienza specifica dell’impresa nel relativo settore di attività ...”

TAR Puglia Bari, Sez. II, 15.10.2024, n.1183


Oggetto sociale e attività effettivamente esercitata non possono essere considerati come concetti coincidenti.

“…Stando ai principi elaborati dalla giurisprudenza sul rapporto tra attività effettivamente svolta e possibile oggetto dell’attività di impresa, non è dirimente l’argomento opposto dalla difesa erariale stessa che, richiamando quanto riportato nella sezione del predetto certificato dedicata alla descrizione dell’”oggetto” dell’attività, ha evidenziato come la stessa includa “A) la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca”.

Da ultimo, l’orientamento prevalente è stato ribadito dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 657/2023, ove si trova affermato quanto segue: “"La giurisprudenza ha chiarito, con orientamento pressoché costante (sin da Cons. di Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925), che oggetto sociale e attività effettivamente esercitata non possono essere considerati come concetti coincidenti [...] attraverso la certificazione camerale, deve accertarsi il concreto ed effettivo svolgimento, da parte della concorrente, di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere; il che esclude la possibilità di prendere in considerazione…il contenuto dell'oggetto sociale, il quale - ancorché segni il campo delle attività che un'impresa può astrattamente svolgere, sul piano della capacità di agire dei suoi legali rappresentanti - non equivale, però, ad attestare il concreto esercizio di una determinata attività [...]..”; con la precisazione che “..un costante indirizzo giurisprudenziale ritiene che l'attività per la quale l'impresa risulta iscritta al registro, deve essere identificata con quella qualificante dell'impresa nei confronti dei terzi, il che non può che riferirsi all'attività principale effettivamente svolta, ossia a quella che denota l'esperienza specifica dell'impresa nel relativo settore di attività (ex multis, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2016 n. 120; IV, 2 dicembre 2013 n. 5729)” (cfr. in termini, sempre di recente, stessa sez. V, 25/08/2023, n.7947).

In buona sostanza, l’attività effettivamente esercitata e l’oggetto sociale non possono essere considerati come concetti coincidenti.

Alla … dunque, sono stati attribuiti n.7 punti premiali nonostante sia sostanzialmente mancata nell’offerta tecnica l’indicazione del produttore primario (non essendo tale la …) e –correlativamente- la localizzazione dei relativi terreni agricoli o sito produttivo, risultando agli atti solo la sede della … stessa, priva della suddetta qualità…”

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