Massima Sentenza
“… Del resto sostenere che una motivazione espressa sia necessaria solamente quando debba disporsi l’esclusione e non quando si ammetta un concorrente al prosieguo della gara (specie là dove il concorrente interessato risulta essere aggiudicatario) equivale a dire che solo il concorrente escluso ha diritto ad una motivazione provvedimentale (eventualmente da contestare), mentre colui che ha partecipato ad una gara e che ha visto ammettere altro concorrente poi aggiudicatario non viene messo sullo stesso piano..…”
TAR Puglia Lecce, Sez. I, 07.10.2025, n.1346
Spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self cleaning nelle more eventualmente adottate da quest’ultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneità e rilevanza rispetto alla partecipazione della gara..
“Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti – che per affinità contenutistica delle doglianze prospettate vengono esaminati congiuntamente – sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Fondate e meritevoli di condivisione, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui la ricorrente contesta la mancata valutazione, a cura della stazione appaltante, delle informazioni segnalate dalla società aggiudicataria nella apposita dichiarazione integrativa al DGUE ai fini della valutazione degli illeciti professionali dichiarati e della conseguente verifica di affidabilità dell’operatore economico (all. 10 al ricorso).
E tanto in omaggio al principio giurisprudenziale secondo il quale, a prescindere dagli esiti degli accertamenti penali “spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self cleaning nelle more eventualmente adottate da quest’ultimo, avuto riguardo al tempo della loro adozione e alla loro concreta ed effettiva idoneità e rilevanza rispetto alla partecipazione della gara” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10607).
Né, in senso contrario a tale ricostruzione, rilevano le sia pur pregevoli contestazioni svolte dalle difese della controinteressata e dell’amministrazione resistente, posto che i procedimenti penali tutt’ora pendenti riferibili, tanto, alla figura del legale rappresentante, quanto, a quella del direttore e responsabile tecnico della società controinteressata rientrano tra quelli valutabili dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.
Del resto sostenere che una motivazione espressa sia necessaria solamente quando debba disporsi l’esclusione e non quando si ammetta un concorrente al prosieguo della gara (specie là dove il concorrente interessato risulta essere aggiudicatario) equivale a dire che solo il concorrente escluso ha diritto ad una motivazione provvedimentale (eventualmente da contestare), mentre colui che ha partecipato ad una gara e che ha visto ammettere altro concorrente poi aggiudicatario non viene messo sullo stesso piano..."