Massima Sentenza
“…ai sensi dell’art. 96, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, «se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6». L’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce inoltre che «[l]’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98». Anche il principio di buona fede sancito all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 fa sorgere un dovere dell’operatore economico di fornire all’Amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità... alla luce della normativa sopra richiamata, l’omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della partecipazione alla gara è priva di autonoma rilevanza escludente, ma può concorrere nel giudizio di affidabilità dell’operatore, unitamente al fatto non dichiarato…”
TAR Lazio Roma, Sez. V quater, 11.11.2025, n.20024
L’omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della partecipazione alla gara è priva di autonoma rilevanza escludente, ma può concorrere nel giudizio di affidabilità dell’operatore, unitamente al fatto non dichiarato
“…14. Occorre dunque valutare se alla controinteressata possa essere addebitata una omissione dichiarativa, per non aver comunicato alla stazione appaltante le vicende penali in cui è incorso il dott. -OMISSIS- (e la conseguente adozione delle misure di self cleaning), se non in seguito alla proposizione del ricorso da parte di Italpol. A tale quesito deve essere data risposta positiva.
14.1. Sul punto va premesso in punto di fatto che il dies a quo al quale riferire la legale conoscenza dell’aggiudicataria in ordine alle suddette vicende di rilievo penale è la notifica dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza, intervenuta il 25 luglio 2024, in quanto – in assenza di qualsiasi elemento di contrario avviso – non può formularsi alcuna concreta ipotesi in ordine ad una precedente conoscenza di tali vicende.
14.2. Deve dunque escludersi che la controinteressata – attraverso la produzione dei documenti di gara – abbia fornito «informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione» ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, in quanto i documenti in questione sono stati presentati prima del 25 luglio 2024.
14.3. Una omissione dichiarativa sussiste invece per la fase successiva al 25 luglio 2024.
Ed invero, ai sensi dell’art. 96, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, «se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6».
L’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce inoltre che «[l]’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98».
Anche il principio di buona fede sancito all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 fa sorgere un dovere dell’operatore economico di fornire all’Amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità.
Dunque, concludendo su questo punto – alla luce della normativa sopra richiamata, oltre che del generale principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara – può ritenersi che … abbia illegittimamente omesso di comunicare alla Stazione appaltante le vicende sopravvenute riguardanti il dott. -OMISSIS-, una volta venutane a conoscenza.
15. Fermo quanto sopra esposto, è necessario domandarsi se l’omissione dichiarativa dei fatti in questione avrebbe dovuto determinare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara. Ritiene il Collegio che a tale quesito debba darsi risposta negativa.
15.1. Ed invero, alla luce della normativa sopra richiamata, l’omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della partecipazione alla gara è priva di autonoma rilevanza escludente, ma può concorrere nel giudizio di affidabilità dell’operatore, unitamente al fatto non dichiarato (cfr. in questi termini Cons. Stato, 11 settembre 2025, n. 7282)..."



