Massima Sentenza
“…il nuovo codice, nel rispetto delle prerogative delle stazioni appaltanti, facoltizza queste ultime a inserire, nei bandi di gara aventi a oggetto appalti di lavori o servizi sotto soglia che non presentino un interesse transfrontaliero, una clausola che preveda l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.…nel vigore della nuova disciplina, l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia può essere legittimamente disposta dalla S.A. solo ove sia espressamente prevista, nella lex specialis, la clausola contemplante tale meccanismo di esclusione…
TAR Campania Salerno, Sez. I, 25.11.2025, n.1921
L‘esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia può essere legittimamente disposta dalla S.A. solo ove sia espressamente prevista .
“…Nel merito, con un unico motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’esclusione automatica della propria offerta considerato che, negli appalti sotto soglia comunitaria, il regime ordinario della verifica delle offerte anomale è quello del contraddittorio procedimentale secondo il modulo disciplinato dall’art. 110 d.lgs. 36/2023, cui le stazioni appaltanti possono derogare (ex art. 54 d.lgs. 36/2023) inserendo negli atti di gara un’esplicita previsione in tal senso, che tuttavia difetta nel caso di specie, recando anzi il disciplinare plurime disposizioni di opposto tenore, in primis l’art. 17, comma 1, a mente del quale “…non si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte”.
12.1. La doglianza è fondata.
12.2. L’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 prevede, in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza euro-unitaria non aventi un interesse transfrontaliero certo e aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, che “le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica“.
A differenza della disciplina recata dall’art. 1, comma 3, ultimo periodo, d.l. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito nella legge n. 120/2020, applicabile ai procedimenti la cui determina a contrarre, o atto equivalente, è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 30 giugno 2023) che aveva previsto, negli appalti sotto soglia, l’applicazione de plano dell’esclusione automatica per ragioni contingenti legate al ciclo economico, con la conseguenza che il citato meccanismo operava di diritto anche se la disciplina di gara non lo avesse previsto espressamente, in quanto norma emergenziale che eterointegrava la lex specialis di gara eventualmente carente sul punto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 24 maggio 2021, n. 3429, secondo cui "il legislatore, assumendo che l'efficacia della spesa pubblica - declinata in questo caso in termini di maggiore rapidità della sua erogazione - possa costituire, in una congiuntura di particolare crisi economica determinata dalla pandemia da COVID-19, una forma di volano dell'economia, ha introdotto tale disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei contratti pubblici, [..] la quale privilegia forme di gara più snelle e modalità di gestione "meccanica" di alcuni passaggi, quali, nel caso che qui interessa, il giudizio di anomalia condotto con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse") il nuovo codice, nel rispetto delle prerogative delle stazioni appaltanti, facoltizza queste ultime a inserire, nei bandi di gara aventi a oggetto appalti di lavori o servizi sotto soglia che non presentino un interesse transfrontaliero, una clausola che preveda l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
Pertanto, nel vigore della nuova disciplina, l'esclusione automatica di un'offerta sospetta di anomalia può essere legittimamente disposta dalla S.A. solo ove sia espressamente prevista, nella lex specialis, la clausola contemplante tale meccanismo di esclusione...



