La sola domanda di iscrizione alla White List è sufficiente per partecipare alla gara?

La sola domanda di iscrizione alla White List è sufficiente per partecipare alla gara?

Massima Sentenza

La domanda di iscrizione è da considerarsi equipollente alla iscrizione nella white list, tant’è che la circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016, nelle more della completa attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, ha previsto che nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa pubblicato da ogni Prefettura sulla propria pagina istituzionale sia previsto un apposito spazio ove è indicata la data di presentazione dell’istanza di iscrizione, al fine di scongiurare conseguenze pregiudizievoli in capo alle imprese a causa dei ritardi degli uffici territoriali del governo…”

TAR Puglia Lecce, Sez. III, 20.01.2026, n.102


La domanda di iscrizione è da considerarsi equipollente alla iscrizione nella white list.

“….In particolare è infondato il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente principale lamenta che l’aggiudicataria, Michelangelo S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché non iscritta nella c.d. white list della Prefettura territorialmente competente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, avendo soltanto avviato il relativo procedimento con la presentazione della domanda d’iscrizione. Osserva infatti il Collegio che il Disciplinare di Gara (para. 5, pag.12) stabilisce che “Tenuto conto che alcune attività/servizi richiesti dal bando ricadono tra le casistiche riportate all’art. 1, comma 53 della l. 190/2012, gli operatori economici esecutori, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco oppure essere iscritti all’Anagrafe antimafia degli esecutori istituito presso il Ministero dell’Interno.”.

Invero, l’art. 1 della legge n. 190/2012 (commi 52 ss.) prevede l’iscrizione nella white list per le attività “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” (co. 53) che, nei rapporti negoziali con la pubblica amministrazione, tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria “ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti” (comma 52-bis). 

Pertanto, non può essere escluso l’operatore economico che abbia tempestivamente richiesto l’iscrizione all’elenco, essendo sufficiente la relativa domanda .

Come precisato da condivisibile giurisprudenza “La domanda di iscrizione è da considerarsi equipollente alla iscrizione nella white list, tant’è che la circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016, nelle more della completa attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, ha previsto che nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa pubblicato da ogni Prefettura sulla propria pagina istituzionale sia previsto un apposito spazio ove è indicata la data di presentazione dell’istanza di iscrizione, al fine di scongiurare conseguenze pregiudizievoli in capo alle imprese a causa dei ritardi degli uffici territoriali del governo.”(cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12/12/2024, n. 3625)..."
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