L’aver indicato il valore assoluto anziché il ribasso percentuale comporta l’esclusione?

L’aver indicato il valore assoluto anziché il ribasso percentuale comporta l’esclusione?

Massima Sentenza

“…qualora la disciplina di gara preveda esplicitamente che l’offerta economica debba essere formulata in termini di ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, è legittima l’esclusione del concorrente che abbia invece espresso tale offerta come prezzo di aggiudicazione, cioè importo complessivo richiesto per la prestazione..”

TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 12.02.2026, n.274


In presenza di una disposizione del disciplinare con efficacia espulsiva, cui la stazione appaltante è tenuta conformarsi, non potendo la stessa essere disapplicata, l’erronea indicazione comporta l’esclusione.

“.. Occorre premettere che l’avversata determinazione espulsiva reca, per come già evidenziato, la motivazione secondo cui l’offerta economica della ricorrente risulta non conforme al disciplinare di gara, poiché la stessa “non è formulata come ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, come previsto a pena di esclusione all’art. 17 del medesimo disciplinare, ma in valore assoluto ed il valore espresso non è riconducibile ad un ribasso conforme a quanto stabilito dalla lett. a) ultimo capoverso dell’art. 17 del disciplinare di gara”. 

Dalla portata letterale dell’indicato inciso emerge quindi che le ragioni sottese all’esclusione vadano rintracciate sia nella presentazione dell’offerta economica in valore assoluto, anziché come ribasso percentuale sull’importo, sia nella circostanza che il valore espresso non fosse riconducibile ad un ribasso conforme a quanto previsto dalla lex specialis.

7.1. Nello specifico, in ordine al primo dei profili individuati -l’indicazione del valore assoluto in luogo del ribasso- rileva il Collegio che, in assenza di coerenti riscontri documentali tra gli atti di gara e a fronte della chiara motivazione dell’atto avversato, non può assumere rilievo la ricostruzione operata in giudizio dalla difesa regionale, secondo cui l’esponente non sarebbe stata esclusa per avere espresso in sede di offerta il valore assoluto ma solo per la non conformità del ribasso. Né può assumere valenza contraria l’attivazione del soccorso ex art. 101 D. Lgs. n. 36/2023, in quanto in ogni caso la portata precettiva del provvedimento espulsivo è incentrata anche sulla presentazione dell’offerta economica in valore assoluto.

Sul punto, poi, non sono persuasive le argomentazioni della ricorrente, secondo cui l’indicazione del valore assoluto dell’offerta economica in luogo del ribasso percentuale costituisce errore emendabile, per come sostenuto da parte della giurisprudenza, incline a valorizzare il principio del risultato cristallizzato nell’art. 1 D. Lgs. n. 36/2023 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 7 febbraio 2025 n. 2841).

Invero, nella fattispecie in esame l’art. 17 ha prescritto “a pena di esclusione” l’indicazione del “a) ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara, considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e dell’iva”.

Si è pertanto in presenza di una disposizione del disciplinare con efficacia espulsiva, cui la stazione appaltante è tenuta conformarsi, non potendo la stessa essere disapplicata, atteso l’autovincolo che dalla medesima promana (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 novembre 2020, n. 7357).

Né, ancora, la portata precettiva dell’art. 17 può essere derogata in un’ottica sostanzialistica dall’applicazione del principio del risultato.

Tale principio, infatti, nell’ampia latitudine interpretativa ad esso correlata non può costituire una sistematica leva per scardinare il regime cristallizzato nella lex specialis, pena altrimenti il rischio di disattendere, mediante il mero richiamo ai principi generali, ogni precetto teso a regolamentare una procedura di gara ovvero un rapporto giuridico amministrativo non espressamente impugnato in sede giurisdizionale ovvero non ritirato in autotutela dalla pubblica amministrazione e ciò a fortiori laddove, come nel caso di specie, si è registra una difformità tra il ribasso percentuale e il valore assoluto dell’offerta economica, profili non rinvenibili nelle fattispecie relative alla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente.

In tale prospettiva, è quindi condivisibile l’assunto secondo cuiqualora la disciplina di gara preveda esplicitamente che l’offerta economica debba essere formulata in termini di ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, è legittima l’esclusione del concorrente che abbia invece espresso tale offerta come prezzo di aggiudicazione, cioè importo complessivo richiesto per la prestazione (T.A.R. Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, 4 aprile 2025, n. 233)..."
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