Massima Sentenza
“…Per questa ragione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della stazione appaltante, l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 1 e in classe B è requisito di idoneità professionale proporzionato all’oggetto dell’appalto e, in quanto tale, sottratto alla discrezionalità della stessa Stazione appaltante. Logica conseguenza è quella della eterointegrazione della legge di gara, così come correttamente invocato dalla difesa della ricorrente, non essendo sufficiente il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali senza indicazione della classe di appartenenza o disponendo, l’operatore economico, di una classe di appartenenza non adeguata...”
L’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 1 e in classe B è requisito di idoneità professionale proporzionato all’oggetto dell’appalto e, in quanto tale, sottratto alla discrezionalità della stessa Stazione appaltante. Logica conseguenza è quella della eterointegrazione della legge di gara.
"...La popolazione complessivamente servita è un parametro di riferimento imprescindibile per la verifica dei requisiti idoneativi speciali richiesti a pena di esclusione nelle gare di affidamento di servizi di igiene ambientale. Se si opinasse diversamente, si dovrebbe ammettere la possibilità che i servizi di raccolta, trasporto e avvio a recupero di rifiuti urbani – nel nostro caso, gli sfalci di potatura- vengano svolti indifferentemente da operatori in possesso della sola iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali senza alcuna ulteriore specificazione.
9.2.- Un esito interpretativo del genere comprometterebbe, tuttavia, non solo la par condicio tra operatori economici, ma anche la corretta esecuzione del servizio che richiede, a titolo esemplificativo, come risulta dalla lettura del disciplinare, un considerevole numero di operazioni di trasporto annuo del legno.
9.3.- Indipendentemente dal fatto che l’operatore non abbia un contatto diretto con l’utente, ciò che conta è che il quantitativo di materiale da prelevare dai centri comunali di raccolta sia quello prodotto da una popolazione di oltre 150.000 abitanti.
9.4.- Ne deriva che l’appartenenza ad una classe di riferimento – come la classe B- segnala esattamente il possesso, in capo all’operatore economico, di mezzi adeguati e di un’organizzazione aziendale idonea ad assicurare l’esecuzione a regola d’arte di un servizio che, a prescindere dal contatto diretto con l’utente che produce il rifiuto, è correlato inevitabilmente al criterio della popolazione complessivamente servita.
9.5.- Per questa ragione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della stazione appaltante, l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 1 e in classe B è requisito di idoneità professionale proporzionato all’oggetto dell’appalto e, in quanto tale, sottratto alla discrezionalità della stessa Stazione appaltante.
9.6.- Logica conseguenza è quella della eterointegrazione della legge di gara, così come correttamente invocato dalla difesa della ricorrente, non essendo sufficiente il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali senza indicazione della classe di appartenenza o disponendo, l’operatore economico, di una classe di appartenenza non adeguata.
9.7.- In coerenza con quanto statuito in sede cautelare, il Collegio ritiene, pertanto, che la lex specialis di gara sia suscettibile, nel caso in esame, di eterointegrazione per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 212 del d.lgs. n. 152 del 2006 e di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del d.m. 120/2014.
10.- Mentre, infatti, l’articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che “L’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”, l’articolo 8 del Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 prevede che “ L’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività: a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;…”. A sua volta, l’articolo 9 dello stesso decreto ministeriale sopra citato recita “ La categoria 1, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia: a) superiore o uguale a 500.000 abitanti; b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti; c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti; d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti; e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti; f) inferiore a 5.000 abitanti.”.
Le disposizioni testé esaminate compongono un quadro normativo in base al quale il requisito di idoneità professionale richiesto, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara controversa era ed è quello dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali in Categoria 1 – classe B trattandosi di servizio - di cui al Lotto 2 - rivolto in favore dei Comuni di Bitonto, Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia, per un numero complessivo di abitanti superiore a 150.136..."



