Massima Sentenza
“Ne deriva che non è legittima una modalità di oscuramento dei dati, come quella in esame, sintetica e globale, per categorie di informazioni, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal disciplinare, e non già analitica e specificamente riferita a specifici e ben individuati elementi dell’offerta da ritenersi riservati. Tale modalità è, infatti, idonea a comprimere in modo assoluto, nel bilanciamento di interessi, in violazione del principio di proporzionalità, il diritto di difesa del controinteressato sostanziale, costretto a proporre un ricorso al buio per far valere le proprie ragioni....”
TAR Lazio Roma, Sez. IV Ter, 04.05.2026, n.7959
Non è legittima una modalità di oscuramento dei dati, come quella in esame, sintetica e globale, per categorie di informazioni, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal disciplinare, e non già analitica e specificamente riferita a specifici e ben individuati elementi dell’offerta da ritenersi riservati. .
“…6. I motivi di ricorso sono fondati nei termini che seguono.
6.1. Premesso che “deve ribadirsi la tendenziale prevalenza sulla tutela del segreto commerciale delle esigenze di difesa dell’operatore economico risultato secondo in graduatoria, le quali sono sostanzialmente in re ipsa in tale collocazione” (Cons. St., sez. III, n. 9515/25), ai fini della limitazione di un concorrente in una gara pubblica all’accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengano al proprio know-how, nel senso che è necessario “che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva” (T.A.R. Liguria, sez. I, n. 1332/25).
Ne deriva che non è legittima una modalità di oscuramento dei dati, come quella in esame, sintetica e globale, per categorie di informazioni, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal disciplinare, e non già analitica e specificamente riferita a specifici e ben individuati elementi dell’offerta da ritenersi riservati.
Tale modalità è, infatti, idonea a comprimere in modo assoluto, nel bilanciamento di interessi, in violazione del principio di proporzionalità, il diritto di difesa del controinteressato sostanziale, costretto a proporre un ricorso al buio per far valere le proprie ragioni.
Ciò vale, mutatis mutandis, anche per quanto concerne gli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti ex art. 95, d.lgs. n. 36/23 (oggetto di oscuramento con le medesime modalità), posto che il concorrente che si assuma leso deve essere in grado di verificare, agli stessi fini, l’operato della stazione appaltante…”



