Massima Sentenza
“…Il ritardato invio dell’offerta è quindi dipeso dalle scelte dell’appellante, che ha dato avvio alle operazioni di compilazione, salvataggio, generazione, sottoscrizione digitale e caricamento del documento di offerta economica, nonché alla consultazione delle sezioni precedentemente compilate (busta amministrativa; offerte tecnica), con tempistiche che si sono rivelate inadeguate...nell’ambito delle gare pubbliche, è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando e dalle norme tecniche, a garanzia della par condicio di tutti i partecipanti. L’incauto utilizzo degli strumenti informatici e la mancata programmazione degli adempimenti da svolgere per presentare l’offerta rimane una responsabilità del partecipante, che si assume il rischio della propria attività in ragione del principio di autoresponsabilità. La clausola dell’autoresponsabilità permea i rapporti fra le parti del rapporto di diritto pubblico, sì da evitare di esporre la continuità dell’azione amministrative a ritardi e interruzioni che possono essere evitati utilizzando i canoni di diligenza propri dell’attività svolta, che, nel caso di specie, si connotano per interessare un operatore di settore che è tenuto ad attrezzarsi al fine di esaminare e applicare gli accorgimenti tecnici che accompagnano la presentazione delle offerte. In base al canone dell’autoresponsabilità dei concorrenti, “ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione…si presuppone che l’operatore economico abbia l’esperienza e l’abilità necessaria per partecipare alla gara, sicché è onere del medesimo la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali. Perfino “il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni…”
Cons. St., Sez. V, 14.07.2026, n.5630
Anche il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni.
“…ha poi caricato l’offerta firmata digitalmente in un intervallo di tempo fra le 10:00:03 e le ore 10:01:03, successivo al limite temporale delle 10,00 anche nel momento dell’avvio (10:00:03), nel senso che è la società ad essersi attivata dopo le 10,00.
La circostanza che il sistema abbia generato il messaggio “Il termine per l’invio dell’offerta è scaduto” non è quindi indice di malfunzionamento del sistema. Si spiega, piuttosto, con il caricamento dell’offerta in un momento successivo alle ore 10,00, quindi oltre il termine ultimo indicato nel bando.
I minuti che hanno preceduto il caricamento dell’offerte economica completa e firmata non sono stati utilizzati solo per compiere le operazioni informatiche prodromiche alla presentazione dell’offerta ma anche per svolgere attività di compilazione e firma dell’offerta, di cui l’operatore avrebbe dovuto tenere conto nella programmazione dell’attività.
Il ritardato invio dell’offerta è quindi dipeso dalle scelte dell’appellante, che ha dato avvio alle operazioni di compilazione, salvataggio, generazione, sottoscrizione digitale e caricamento del documento di offerta economica, nonché alla consultazione delle sezioni precedentemente compilate (busta amministrativa; offerte tecnica), con tempistiche che si sono rivelate inadeguate.
Sul punto il disciplinare, dopo avere specificato che le operazioni di sono “ad esclusivo rischio del concorrente”, invita lo stesso “ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto” (par. 1.1 punto 8).
Neppure trova conferma quanto allegato nel ricorso in appello in merito al fatto che i rallentamenti sulla piattaforma nei minuti immediatamente antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte sarebbero “agevolmente desumibile dai log di sistema trasmessi da Consip all’Amministrazione in data 19 dicembre 2025”.
L’assunto non è conducente. Esso è infatti generico, non individuando le specifiche risultanze contenute nei log, che consentono (in tesi) di imputare alla piattaforma il ritardo avvenuto nella presentazione dell’offerta.
Inoltre i log di sistema sono stati utilizzati e interpretati da Consip per desumere la mancanza di malfunzionamenti.
Pertanto parte appellante avrebbe dovuto indicare quali specifici motivi ed elementi di fatto desunti dai log smentiscono le conclusioni di Consip.
Infatti, nei termini in cui la gestione telematica della gara assicura la tracciabilità delle operazioni compiute, il partecipante non può prescindere da quanto risulta tracciato. In tal senso, infatti, il disciplinare dispone che “Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema” (par. 1.1 punto 7).
Piuttosto, nell'ambito delle gare pubbliche, è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando e dalle norme tecniche, a garanzia della par condicio di tutti i partecipanti.
L’incauto utilizzo degli strumenti informatici e la mancata programmazione degli adempimenti da svolgere per presentare l’offerta rimane una responsabilità del partecipante, che si assume il rischio della propria attività in ragione del principio di autoresponsabilità.
La clausola dell’autoresponsabilità permea i rapporti fra le parti del rapporto di diritto pubblico, sì da evitare di esporre la continuità dell’azione amministrative a ritardi e interruzioni che possono essere evitati utilizzando i canoni di diligenza propri dell’attività svolta, che, nel caso di specie, si connotano per interessare un operatore di settore che è tenuto ad attrezzarsi al fine di esaminare e applicare gli accorgimenti tecnici che accompagnano la presentazione delle offerte.
In base al canone dell'autoresponsabilità dei concorrenti, “ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione” (Cons. St., sez. V, 2 aprile 2025 n. 2789).
Detto canone trova una specifica declinazione nelle gare che si svolgono con modalità telematiche.
Si innesca infatti una “dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev’essere conosciuta, data per presupposta”.
Infatti lo stesso disciplinare specifica che “La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza” (par. 14).
In un tale contesto, si presuppone che l’operatore economico abbia l'esperienza e l’abilità necessaria per partecipare alla gara, sicché è onere del medesimo la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali. Perfino “il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e "dominare" quando si accinge all'effettuazione di un'operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l'amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni” (Cons. St., sez. V, 8 novembre 2024 n. 8947).
Non ci sono quindi i presupposti per addebitare alla stazione appaltante le conseguenze del mancato rispetto del termine iniziale.
Risultano quindi non rilevanti i riferimenti alla giurisprudenza amministrativa sulle conseguenze del malfunzionamento del sistema e al parere Anac 17 dicembre 2025 n. 506, che presuppone il malfunzionamento del sistema e il comportamento non negligente dell’operatore.
L’esito negativo dell’accertamento, compiuto da Consip, della sussistenza di malfunzionamenti impeditivi della presentazione dell’offerta ha inverato quanto espressamente rappresentato dall’Inps nella riserva apposta alla determinazione di aggiudicazione..."



