La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere lo svolgimento di servizi identici?

La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere lo svolgimento di servizi identici?

Massima Sentenza

in materia di appalti, è ampia la discrezionalità della quale godono le stazioni appaltanti nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione, purché essi siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. In conseguenza, è legittima la clausola del bando di gara che – come nel caso di specie – richieda alle imprese la dimostrazione di una capacità tecnica o di un certo fatturato mediante il riferimento allo svolgimento pregresso non di servizi identici a quello oggetto dell’appalto, bensì di servizi analoghi, ossia attinenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale di quello oggetto dell’appalto…”


In materia di appalti, è ampia la discrezionalità della quale godono le stazioni appaltanti nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione, purché essi siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto.

“…La ricorrente censura l’equiparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale (artt. 6.3 e 15 del disciplinare di gara) e di capacità economica e finanziaria (art. 6.2 del disciplinare), dell’esperienza acquisita nello svolgimento di servizi identici a quello oggetto dell’appalto con quella maturata nella prestazione di servizi soltanto analoghi.

La doglianza è priva di fondamento.

Invero, in materia di appalti, è ampia la discrezionalità della quale godono le stazioni appaltanti nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione, purché essi siano attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti (Consiglio di Stato sez. V, 30 settembre 2025, n. 7627).

In conseguenza, è legittima la clausola del bando di gara che - come nel caso di specie - richieda alle imprese la dimostrazione di una capacità tecnica o di un certo fatturato mediante il riferimento allo svolgimento pregresso non di servizi identici a quello oggetto dell’appalto, bensì di servizi analoghi, ossia attinenti al medesimo settore imprenditoriale o professionale di quello oggetto dell’appalto
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La ratio di tale scelta “si sostanzia nell’opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. L’intenzione è, in particolare, quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito” (Consiglio di Stato sez. V, 3 novembre 2021, n. 7341)…”

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