le abilitazioni di cui al d.m. n. 37/2008 sono requisiti di natura partecipativa o esecutiva?

le abilitazioni di cui al d.m. n. 37/2008 sono requisiti di natura partecipativa o esecutiva?

Massima Sentenza

L’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, con la possibilità che il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti…”

TAR Puglia Bari, Sez, I, 03.08.2026, N.954


Le abilitazioni di cui al d.m. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento degli appalti pubblici, ma costituiscono piuttosto requisiti da provare in fase esecutiva

“… – Con ulteriore censura (n. 3, pagine da 18 a 20 dei motivi aggiunti), la Società ricorrente deduce che l’aggiudicataria … avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per carenza dell’abilitazione tecnico-professionale prevista dal D.M. n. 37/2008, che costituirebbe requisito di idoneità professionale essenziale e inderogabile.

9.1 – Il motivo è infondato.

9.2 – Invero, Secondo un condivisibile orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002, parere n. 6 del 12 gennaio 2001), cui questo Tribunale ha già prestato adesione (Sez. I, 27 febbraio 2018 n. 2157), le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 ed ora al d.m. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento degli appalti pubblici, ma costituiscono piuttosto requisiti da provare in fase esecutiva (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2013 n. 5028; Sez. VI, 13 maggio 2003 n. 4671) (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III Quater, 11 marzo 2020, n. 3183).

E ancora: Il possesso della certificazione di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione. 

L’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, con la possibilità che il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti (delibera A.N.A.C. n. 530 del 17 maggio 2017).

9.3 – Orbene, nella fattispecie concreta in esame, il Disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di partecipazione, il possesso della qualificazione SOA nella categoria “OG11” – classifica I, senza prescrivere, quale autonomo requisito di partecipazione, il possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 37/2008.

È pacifico che la … abbia dichiarato e dimostrato il possesso della relativa attestazione SOA.

L’eventuale dimostrazione dell’abilitazione professionale dovrà intervenire nella fase esecutiva.

Per completezza, va pure evidenziato che la clausola del Disciplinare, impugnata in via prudenziale, laddove in parte qua prevede che il possesso delle attestazioni SOA relative ai lavori da eseguire esclude ogni ulteriore dimostrazione circa il possesso di requisiti tecnico-professionali, non deroga a norme imperative, ma chiarisce che, in sede di – e ai fini della – ammissione, la verifica dei requisiti tecnico-professionali è assorbita dalla qualificazione SOA richiesta. 

Le invocate norme del D.M. 37/2008, come detto, sono - invece - necessariamente operative nella fase esecutiva..."
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