Massima Sentenza
“…qualora il bando di gara volesse la dimostrazione delle capacità economiche e finanziarie di un operatore economico dovrebbe necessariamente fare riferimento alla nozione di “esercizio”, inteso come periodo amministrativo di durata annuale, «[a] conclusione diametralmente opposte si arriva se si prendono in considerazione i requisiti tecnici e professionali di un operatore; in questo caso il triennio da prendere in considerazione è quello effettivamente antecedente alla pubblicazione del bando, in ragione del fatto che tali ultimi requisiti non soggiacciono alle norme e ai limiti delle scienze contabili. Tale differenziazione è stata oggetto di apposita pronuncia del Consiglio di Stato, nella quale i giudici di Palazzo Spada hanno così statuito: “solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (…) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria…”
TAR Umbria, Sez. I, 12.11.2025, n.766
Per la capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria
“…Il bando di gara risulta pacificamente essere stato pubblicato il 24 dicembre 2024. In corso di procedura, in risposta alla richiesta di chiarimento PI007977-25 – «in merito alla procedura in oggetto siamo a richiedervi se per il requisito di capacità tecnico-professionale sia possibile considerare come triennio precedente la data di pubblicazione del bando il periodo compreso tra il 24 dicembre 2021 e il 23 dicembre 2024» – la S.A. ha affermato (Risposta PI015233-25) «Si conferma, per il requisito di capacità tecnico-professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente alla data di pubblicazione del bando».
Ad avviso della ricorrente principale, il corretto riferimento temporale deve essere calcolato a ritroso dal 24 dicembre 2024 e, pertanto, rileverebbe al fine del possesso del requisito il periodo compreso tra il 24 dicembre 2021 ed il 23 dicembre 2024.
Le difese di … e delle ricorrenti incidentali sostengono, al contrario, che il corretto riferimento sarebbe piuttosto ai tre anni solari espressamente indicati all’art. 6.3 del disciplinare – 2021-2022-2023 – non potendo, in ogni caso, i chiarimenti resi in sede di gara avere un effetto modificativo della lex specialis.
Rileva il Collegio che la previsione della lex specialis non si presenta univoca, ponendo accanto ad un parametro mobile – «ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando» – un elemento fisso, determinato dall’indicazione tra parentesi di tre annualità; la non univocità della previsione ha ingenerato dubbi nei concorrenti, come testimonia la richiesta di chiarimento sopra riportata.
Giova rammentare che costituisce ius receptum della materia dei contratti pubblici la regola secondo cui l’interpretazione delle clausole della lex specialis, che presentino margini di opinabilità deve essere improntata al principio eurounitario della massima partecipazione (cfr. art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023); pertanto, in presenza di più ipotesi interpretative possibili, l’interprete deve aderire alla ricostruzione ermeneutica e pratico applicativa che permetta la maggiore partecipazione delle imprese concorrenti (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 2 maggio 2023 n. 691; C.d.S., sez. V, 28 marzo 2023 n. 3148).
Ciò posto, risulta corretta l’interpretazione della lex specialis proposta dalla ricorrente principale, che valorizza l’espresso riferimento alla data di pubblicazione del bando e considera meramente esemplificative le annualità indicate tra parentesi, in quanto maggiormente rispondente alla ratio della previsione, mirante alla verifica dell’effettivo ed attuale possesso da parte dell’operatore della capacità tecnico-professionale, attualità garantita dalla prossimità rispetto alla data di pubblicazione del bando.
Con riferimento ad analoghe formulazioni la giurisprudenza si è già orientata nel senso proposto, ritenendo «infondato il rilievo secondo cui il requisito doveva essere comprovato anche per l’intera annualità 2020 (posto che il disciplinare faceva riferimento, in tesi, all’intero triennio 202[0], 2021 e 2022). Il triennio va determinato a ritroso, in base alla data di pubblicazione del bando di gara (31 ottobre 2023); per cui, per il 2020, dovevano essere considerate le due sole mensilità di novembre e dicembre» (C.d.S., sez. V, 30 luglio 2025, n. 6754).
Del resto, mentre qualora il bando di gara volesse la dimostrazione delle capacità economiche e finanziarie di un operatore economico dovrebbe necessariamente fare riferimento alla nozione di “esercizio”, inteso come periodo amministrativo di durata annuale, «[a] conclusione diametralmente opposte si arriva se si prendono in considerazione i requisiti tecnici e professionali di un operatore; in questo caso il triennio da prendere in considerazione è quello effettivamente antecedente alla pubblicazione del bando, in ragione del fatto che tali ultimi requisiti non soggiacciono alle norme e ai limiti delle scienze contabili. Tale differenziazione è stata oggetto di apposita pronuncia del Consiglio di Stato, nella quale i giudici di Palazzo Spada hanno così statuito: “solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (…) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria” (cfr. Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014)» (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 luglio 2018, n. 978).
Pertanto, al fine della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del disciplinare, devono essere considerati i contratti per servizi analoghi realizzati dai concorrenti nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando per un importo di almeno € 997.000, oneri fiscali esclusi.
12.2. Il richiamato art. 6.3. del disciplinare pone, invero, un ulteriore problema interpretativo, laddove prevede che, nel periodo di riferimento, il concorrente deve aver «realizzato» almeno un contratto per analogo servizio per l’importo minimo previsto.
Al riguardo già nella sentenza di questo T.A.R. n. 423 del 2025 è stato evidenziato che «l’utilizzo del termine “realizzare” rimanda all’esecuzione del contratto piuttosto che alla sua sottoscrizione», aggiungendo poi che «[a]i fini della dimostrazione del dichiarato requisito di capacità tecnico-professionale, viene pertanto in rilievo il fatturato inerente tale unico contratto, al netto degli oneri fiscali, riferito al triennio richiamato».
Giova, tuttavia, evidenziare che in quella sede l’espresso riferimento al “fatturato” è connesso alla specifica circostanza di cui si controverteva e, quindi, alla necessità che la S.A., a fronte del fatturato dichiarato dalla concorrente per un più ampio lasso temporale, procedesse alla verifica della quota parte dello stesso imputabile al periodo rilevante ai sensi della lex specialis.
Ciò non toglie che, in termini generali, la “realizzazione” (id est l’“esecuzione”) di un contratto analogo nel periodo di riferimento potesse essere provata dai concorrenti in maniera differente – quali certificati di corretta esecuzione – dovendo ritenersi la fatturazione solo uno dei possibili mezzi di prova dell’esecuzione della prestazione.
12.3. Ciò posto, si presenta fondato il primo profilo di censura attinente al difetto di istruttoria e difetto di motivazione, non emergendo dagli atti di causa che il …. e …. abbia allegato né Punto Zero abbia verificato che, nell’ambito del contratto tra … e … avente durata di otto anni, sia riferibile al triennio antecedente la pubblicazione del bando una quota di esecuzione tale da soddisfare il requisito di cui all’art. 6.3 del disciplinare. Il verbale di gara n. 3 di ammissione del … – si limita a dare conto che, in virtù del contratto prodotto in sede di soccorso istruttorio, «nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2023 l’RTI ha realizzato un contratto di punta come richiesto dalla lex specialis».
Il contratto in questione (si veda il doc. 10 della produzione di parte ricorrente), stipulato in data 14 maggio 2014, prevede all’art. 2 una durata di otto anni, a decorrere dal 1° luglio 2014 sino al 31 maggio 2022, con una facoltà di proroga per un massimo di 180 giorni (pertanto, con scadenza, al più tardi, al 27 novembre 2022). Il RTI aggiudicatario ha dichiarato di aver maturato un fatturato di € 1.384.217,59 nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 (quindi ben oltre il termine di scadenza sopra richiamato); solo in sede di memorie per il presente giudizio Logibiotech ha dichiarato di aver fatturato € 334.818,27 depositando le fatture emesse da … nei confronti delle AUSL toscane nel corso del 2022.
Pur volendo presumere una analoga quota di fatturato per il 2021, nulla autorizza ad estendere tale presunzione al 2023, alla luce della chiara lettera dell’art. 2 del contratto e in assenza di ulteriori allegazioni. Pertanto, le allegazioni di ... non sono idonee a dimostrare una quota di esecuzione pari almeno a € 997.000 esclusi oneri fiscali con riferimento al triennio 24 dicembre 2021 ed il 23 dicembre 2024, potendo imputarsi a tale periodo una quota di esecuzione pari a circa 363.000 euro (calcolando l’intera mensilità di dicembre 2021). Il requisito non risulterebbe comunque soddisfatto neanche considerando l’intera annualità 2021 (secondo l’interpretazione della lex specialis sostenuta dalle difese resistenti), pervenendo in tal modo ad una quota di esecuzione pari a circa 670.000 euro, ben al di sotto di quanto richiesto dalla legge di gara...."



