Massima Sentenza
“…Il termine di vincolatività dell’offerta è posto esclusivamente a favore dell’offerente, al quale è concessa la facoltà di ritirare l’offerta alla sua scadenza, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione: la ratio del predetto termine è, infatti, quella di scongiurare il rischio che l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara sia costretto a mantenere ferma la propria offerta per un tempo indeterminato, eccedente il periodo di presumibile durata della gara. Non può, pertanto, ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una procedura di gara disposta successivamente alla scadenza del termine di vincolatività delle offerte, dal momento che il suo decorso, in assenza di un’univoca manifestazione di volontà da parte degli interessati, non è idoneo ad incidere né sulla validità né sull’efficacia delle offerte…”
TAR Abruzzo, Sez. I, 04.12.2025, n.540
Il termine di vincolatività dell’offerta è posto esclusivamente a favore dell’offerente, al quale è concessa la facoltà di ritirare l’offerta alla sua scadenza. In assenza di un’univoca manifestazione di volontà da parte degli interessati l’aggiudicazione è legittima.
“….La società ricorrente sostiene che l’… avrebbe violato il paragrafo 11.1 del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che “L’offerta vincola il Concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.”
Secondo la prospettazione fornita dalla parte ricorrente, l’omessa richiesta di “conferma della validità delle offerte” avrebbe determinato la valutazione comparativa di offerte non più vincolanti e, dunque, invalide.
4.2. L’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, dispone che “L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.”
4.3. Il termine di vincolatività dell’offerta è posto esclusivamente a favore dell’offerente, al quale è concessa la facoltà di ritirare l’offerta alla sua scadenza, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione: la ratio del predetto termine è, infatti, quella di scongiurare il rischio che l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara sia costretto a mantenere ferma la propria offerta per un tempo indeterminato, eccedente il periodo di presumibile durata della gara.
Non può, pertanto, ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una procedura di gara disposta successivamente alla scadenza del termine di vincolatività delle offerte, dal momento che il suo decorso, in assenza di un’univoca manifestazione di volontà da parte degli interessati, non è idoneo ad incidere né sulla validità né sull’efficacia delle offerte (Consiglio di Stato, sezione III, 13 novembre 2020, n. 6989; sezione V, 17 giugno 2019, n. 4050).
4.4. Nel caso di specie, il decorso del termine di vincolatività delle offerte, il cui dies a quo coincide con il termine fissato per la loro presentazione, non può imputarsi alla stazione appaltante, dal momento che esso è stato determinato dalla necessità di rieditare, per ordine di questo Tribunale, il segmento procedimentale della valutazione delle offerte. Non trova, perciò, applicazione il paragrafo 11.1 del disciplinare di gara, il quale impone alla stazione appaltante che non sia riuscita a concludere la procedura di gara entro il predetto termine di richiedere ai concorrenti un’esplicita conferma della vincolatività della propria offerta fino ad un nuovo termine ulteriore.
La previsione contenuta nel disciplinare di gara, indipendentemente dall’improprio riferimento alla validità dell’offerta, è finalizzata ad attribuire alla mancata risposta del concorrente alla richiesta di conferma della vincolatività della propria offerta il valore di implicita rinuncia alla partecipazione alla gara…”



