Cosa si intende per blocco unitario nel caso di taglio delle ali ?

Cosa si intende per blocco unitario nel caso di taglio delle ali ?

Massima Sentenza

“… Le offerte con identico ribasso poste all’interno delle ali devono pertanto, ai fini dell’accantonamento prodromico al calcolo della media, essere considerare secondo la regola del blocco unitario di cui all’art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016...”

TAR Sicilia Catania, Sez. I, 16.02.2026, n.479


La sostanziale identità testuale tra il novellato art. 54, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e il previgente art. 97 del d.lgs. 50/2016 impone di applicare, ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta, il c.d. taglio delle ali secondo il criterio del blocco unitario.

"...Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ritiene che erroneamente la commissione di gara abbia mancato di considerare quale unica offerta (cd. blocco unitario) le offerte recanti identico ribasso, rientranti nel taglio delle ali, sì da precluderle la possibilità di conseguire, previo sorteggio, l’aggiudicazione ove il calcolo fosse stato effettuato legittimamente nel senso prospettato in ricorso (come sviluppato nel documento “simulazione calcolo soglia anomalia”).

Segnatamente, ad avviso di parte ricorrente, la sostanziale identità testuale tra il novellato art. 54, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e il previgente art. 97 del d.lgs. 50/2016 imponeva di applicare, ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta, il c.d. taglio delle ali secondo il criterio del blocco unitario.

16.1. Al fine di delibare tale motivo di ricorso, occorre effettuare una breve disamina del quadro normativo vigente in materia. 

16.2. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, primo periodo del d.lgs. 36 del 2023 “Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.

Il successivo comma 2 stabilisce che “Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2”.

16.2.1. Come si evince dalla Relazione di accompagnamento del d.lgs. 36/2023, prezioso ausilio utile a ricercare “l’interpretazione autentica” delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici – e che costituisce «“materiale della legge” (Gesetzmaterial) che si propone come un vero e proprio manuale operativo per l’uso del nuovo codice, assorbendo anche la funzione di indirizzo attuativo sinora rivestita dalle “linee guida non vincolanti”», detta ultima disposizione consente alle stazioni appaltanti di scegliere, in via alternativa e senza necessità di motivazione, uno dei tre metodi di calcolo della soglia descritti nell’allegato II.2, con l’unica condizione di indicare negli atti indittivi il metodo prescelto, onde ridurre in misura significativa i rischi di manipolazione della soglia di anomalia, e, al contempo, assicurare il fondamentale bilanciamento tra il contenimento dei costi e l’ottenimento di una qualità dell’esecuzione del contratto adeguata alle esigenze della stazione appaltante.

16.2.2. L’art. 14 del disciplinare di gara concernente la procedura per cui è causa richiama espressamente il suddetto art. 54 del d.lgs. 36/2023, stabilendo che verrà disposta “…l’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque […]. Il metodo applicato per l’individuazione delle offerte anomale di cui all’Allegato II.2 è il metodo A.”

16.3. Il Metodo A, come disciplinato dal suddetto allegato II.2, individua la modalità di calcolo della somma di anomalia, prevedendo:

– al punto 1), che “Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: 

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; […]”.

16.3.1 Dalla lettura della citata Relazione di accompagnamento al codice si desume che il Metodo A “replica esattamente il metodo introdotto, all’art. 97, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla lett. u), n. 1), dell’art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55 del 2019”. La scelta di mantenere la possibilità di ricorrere a questo metodo è volta a consentire alle stazioni appaltanti di ricorrere ad un metodo da loro già ampiamente utilizzato, riducendo le complessità di adeguarsi nell’immediato a sistemi potenzialmente più efficaci, ma anche più complessi quali quelli dei due metodi presentati di seguito come Metodo B e Metodo C.

16.4. Alla stregua di quanto sopra, viene quindi confermata dal legislatore codicistico la piena operatività del metodo del c.d. taglio delle ali (in tal senso cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 12.09.2024, n. 3010; conforme Cons. Stato sez. VII, 1.07.2024, n. 5780), con l’ulteriore conseguenza che non v’è ragione di discostarsi dai consolidati principi giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza della norma previgente in materia (compreso il cd. criterio del blocco unitario), rispondendo anzi l’allineamento alla consolidata giurisprudenza all’esigenza avvertita dal Legislatore di consentire alle stazioni appaltanti di ricorrente a un criterio (con le relative implicazioni pratiche) già collaudato (e avallato dalla giurisprudenza).

Rileva, in particolare, il Collegio come la giurisprudenza amministrativa sia stata investita in molte occasioni (già nella vigenza dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 121, comma 1, del d.p.r. n. 207/2010) della questione inerente il tema se nell’effettuare l’accantonamento delle ali – propedeutico al calcolo delle medie e alla determinazione della soglia di anomalia – l’Amministrazione sia tenuta a considerare come unica offerta solo le offerte con uguale ribasso a cavallo delle ali ovvero anche le offerte con uguale ribasso all’interno delle ali. 

16.5. Detta questione è stata risolta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 5 del 19 settembre 2017), che ha aderito, per ragioni testuali e sistematiche, al prevalente orientamento secondo cui le offerte di identico ammontare debbono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali che all’interno delle ali (cd. blocco unitario).

16.6. La giurisprudenza successiva si è adeguata al suddetto orientamento, anche nella vigenza dell’art. 97, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lett. u), n. 3) del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 55/2019 (“qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare”), ritenendo come “La mancanza di una restrizione esplicita della fattispecie, riferita genericamente alle “una o più offerte di eguale valore”, e la locuzione “da accantonare” – diversamente da “accantonate”, che imporrebbe di considerare un elenco già dato di offerte ordinate per valore percentuale, rispetto al quale alla sola estremità potrebbe trovarsi un’offerta identica – manifestano l’intenzione del legislatore di adottare il cd. blocco unitario per le offerte con identico ribasso sia poste a cavallo delle ali, sia all’interno delle ali.

Le offerte con identico ribasso poste all’interno delle ali devono pertanto, ai fini dell’accantonamento prodromico al calcolo della media, essere considerare secondo la regola del blocco unitario di cui all’art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016” (cfr. Cons. Giust. Amm., sent. n. 1170/2020; così anche Cons. St. n. 8252/2022).

16.7. Ritiene, quindi, il Collegio che il Metodo A dell’Allegato II.2, cui rinvia il citato art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, applicato dalla stazione appaltante per la gara di che trattasi, di portata letterale identica al previgente art. 97, comma 2, lett. a) e avente la medesima ratio, nel solco di un principio quello del c.d. blocco unitario divenuto oramai di diritto vivente, non giustifica il ricorso al diverso criterio c.d. assoluto immotivatamente seguito dal Comune di Catania, in assenza, peraltro, di norma di gara di inequivoco tenore diverso…”

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