E’ legittima l’escussione della garanzia provvisoria quando l’offerta doveva essere immediatamente esclusa?

E’ legittima l’escussione della garanzia provvisoria quando l’offerta doveva essere immediatamente esclusa?

Massima Sentenza

la mancata stipula del contratto non si è verificata in ragione del rifiuto dell’aggiudicataria di procedere in tal senso o per la sopravvenuta scoperta di elementi tali da giustificare l’esclusione e non comunicati dall’aggiudicataria, trattandosi, al contrario, di un’evenienza che è stata determinata dalla scelta della stazione appaltante di procedere ad una rivalutazione del contenuto dell’offerta per come originariamente presentata e ad esito della quale è emerso che detta offerta avrebbe dovuto essere sin dal principio dichiarata inammissibile per non conformità rispetto ai documenti di gara ai sensi dell’art. 70, co. 4, lett. a), d.lgs. 36/2023. Pertanto, analizzando la vicenda sotto il profilo eziologico, il fatto che ha costituito causa efficiente della mancata sottoscrizione del contratto è l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, erroneamente adottato dalla stazione appaltante pur a fronte dell’immediata conoscibilità da parte di quest’ultima delle ragioni di illegittimità dello stesso. L’offerta della ricorrente, invece, non può ritenersi causa della mancata sottoscrizione del contratto, in quanto stante la sua inammissibilità, avrebbe dovuto essere oggetto di immediata esclusione…”

TAR Abruzzo, Sez. I, 04.12.2025, n.540


L’offerta non può ritenersi causa della mancata sottoscrizione del contratto, in quanto stante la sua inammissibilità, avrebbe dovuto essere oggetto di immediata esclusione.

“….7.2. Ai sensi dell’art. 106, co. 6, d.lgs. 36/2023, “La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all’affidatario o conseguenti all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”. 

7.3. Ciò posto, il Collegio non ritiene che le circostanze che hanno comportato la mancata sottoscrizione del contratto siano imputabili a fatti riconducibili alla ricorrente, come, invece, richiesto dal richiamato art. 106, co. 6, d.lgs. 36/2023.

7.4. Nel caso di specie, infatti, la mancata stipula del contratto non si è verificata in ragione del rifiuto dell’aggiudicataria di procedere in tal senso o per la sopravvenuta scoperta di elementi tali da giustificare l’esclusione e non comunicati dall’aggiudicataria, trattandosi, al contrario, di un’evenienza che è stata determinata dalla scelta della stazione appaltante di procedere ad una rivalutazione del contenuto dell’offerta per come originariamente presentata e ad esito della quale è emerso che detta offerta avrebbe dovuto essere sin dal principio dichiarata inammissibile per non conformità rispetto ai documenti di gara ai sensi dell’art. 70, co. 4, lett. a), d.lgs. 36/2023.

7.5. Pertanto, analizzando la vicenda sotto il profilo eziologico, il fatto che ha costituito causa efficiente della mancata sottoscrizione del contratto è l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, erroneamente adottato dalla stazione appaltante pur a fronte dell’immediata conoscibilità da parte di quest’ultima delle ragioni di illegittimità dello stesso. L’offerta della ricorrente, invece, non può ritenersi causa della mancata sottoscrizione del contratto, in quanto stante la sua inammissibilità, avrebbe dovuto essere oggetto di immediata esclusione
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