Il CCNL Igiene e Ambientale e Metalmeccanici possono essere equivalenti?

Il CCNL Igiene e Ambientale e Metalmeccanici possono essere equivalenti?

Massima Sentenza

“..la Società controinteressata ha indicato sia nel punto A/3 (pagina 9) dell’offerta tecnica in maniera esplicita, sia nell’Analisi dei costi (seppur in maniera implicita ma comunque individuabile da una lettura combinata dei dati, citando l’anno 2018) minima riduzione oraria lavorativa (rispetto all’orario di massima ricavabile dagli atti della gara), sia (e soprattutto) attraverso una scelta di migliore organizzazione aziendale, dovuta anche all’utilizzo di un C.C.N.L., quale quello Igiene Ambientale, coerente con la natura del servizio oggetto della procedura di gara, che ha costi minori rispetto al C.C.N.L Metalmeccanici, che non ha comportato alcuna penalizzazione della manodopera ed è stata valutata dalla Commissione di gara, nell’ambito della propria discrezionale valutazione dell’offerta tecnica, come coerente e senza alcuna violazione dell’art. 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e del Disciplinare di gara, e senza necessità di motivazione esplicita – sul punto – della Stazione Appaltante, non comportando l’esclusione della partecipante dalla procedura di gara…”

TAR Puglia Lecce, Sez. III, 16.10.2025, n. 1382


L’utilizzo del C.C.N.L. Igiene Ambientale, coerente con la natura del servizio oggetto della procedura di gara, che ha costi minori rispetto al C.C.N.L Metalmeccanici, ma non ha comportato alcuna penalizzazione della manodopera .

“…Parimenti infondate, pertanto, si rivelano anche le censure relative all’asserita elusione del divieto di ribasso dell’importo della manodopera (in violazione dell’art. 41 comma 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023) e degli articoli 3 e 17 del Disciplinare, in quanto, per le ragioni sopraindicate – riguardo alla corretta interpretazione da attribuire alle espressioni utilizzate nella lex specialis (che individuano in modo solo indicativo gli orari di presenza sugli impianti dei lavoratori) e ai chiarimenti forniti in corso di gara dalla Società controinteressata (che, invero, non hanno determinato alcuna modifica dell’offerta tecnica ma, esclusivamente, la precisazione di alcune dichiarazioni dell’operatore economico relative al numero effettivo di squadre e operatori impiegati sugli impianti) – non emerge alcun costo della manodopera inferiore a quello stimato derivante dal minore utilizzo di personale addetto al servizio, con la Commissione di gara che, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto nel complesso il monte ore dichiarato dalla Mancarella S.r.l. in linea con i requisiti richiesti dalla legge di gara.

Infondate, inoltre, si rivelano anche le (ulteriori) censure sollevate con motivi aggiunti del 14 marzo 2025, ed inerenti l’asserita mancata indicazione nell'elaborato dei giustificativi/analisi dei costi, presentati in gara, né delle condizioni più favorevoli connesse al C.C.N.L. applicato - (asseritamente) non indicato - né della particolare organizzazione aziendale o gestionale giustificativa del minor costo della manodopera offerto, né degli sgravi contributivi non implicanti penalizzazioni per la manodopera, in dedotta violazione dell'articolo 41 comma 14 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e degli articoli 3 e 17 del Disciplinare di gara, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, la Società controinteressata ha indicato sia nel punto A/3 (pagina 9) dell’offerta tecnica in maniera esplicita, sia nell’Analisi dei costi (seppur in maniera implicita ma comunque individuabile da una lettura combinata dei dati, citando l’anno 2018) minima riduzione oraria lavorativa (rispetto all’orario di massima ricavabile dagli atti della gara), sia (e soprattutto) attraverso una scelta di migliore organizzazione aziendale, dovuta anche all’utilizzo di un C.C.N.L., quale quello Igiene Ambientale, coerente con la natura del servizio oggetto della procedura di gara, che ha costi minori rispetto al C.C.N.L Metalmeccanici, che non ha comportato alcuna penalizzazione della manodopera ed è stata valutata dalla Commissione di gara, nell’ambito della propria discrezionale valutazione dell’offerta tecnica, come coerente e senza alcuna violazione dell’art. 41 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 e del Disciplinare di gara, e senza necessità di motivazione esplicita - sul punto - della Stazione Appaltante, non comportando l’esclusione della partecipante dalla procedura di gara..."















Share the Post:
Back To Top Img