Massima Sentenza
“…il principio della segretezza dell’offerta economica si giustifica sempre in ragione della concomitante presenza di un’offerta tecnica, ponendosi a presidio della necessità che la valutazione di quest’ultima da parte dei componenti della Commissione di gara non sia condizionata o, comunque, influenzata dalla maggiore convenienza della correlata offerta economica. Il che spiega perché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica e le relative regole operative trovano applicazione, propter tenorem rationis, nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità nella fase di valutazione, il che accade soltanto laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell’offerta) e, dunque, soltanto allorché il criterio di aggiudicazione (che ingloba entrambi i profili) sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e, ora, del nuovo art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023…”
ln alcun modo la conoscenza anticipata da parte della S.A. del ribasso percentuale offerto da o più delle imprese partecipanti avrebbe potuto compromettere l’imparzialità di giudizio della medesima S.A. e, per tale via, favorire l’impresa che avesse, come nella specie, inserito l’offerta economica nella stessa “busta” contenente la documentazione amministrativa.
…12.3 È evidente, dunque, da una piana lettura delle surrichiamate disposizioni, siccome dell’intera lex specialis di gara, che in alcun modo la conoscenza anticipata da parte della S.A. del ribasso percentuale offerto da o più delle imprese partecipanti avrebbe potuto compromettere l’imparzialità di giudizio della medesima S.A. e, per tale via, favorire l’impresa che avesse, come nella specie, inserito l’offerta economica nella stessa “busta” contenente la documentazione amministrativa. E tanto discende dalla circostanza che, non essendovi un’offerta tecnica da valutare discrezionalmente e, quindi, dei punteggi da attribuire, ma esaurendosi l’attività della S.A. in un mero riscontro del possesso in capo ai soggetti partecipanti alla gara delle prescritte iscrizioni e attestazioni SOA oltre che della completezza e regolarità della documentazione prodotta, la commistione tra le due “buste” – A e B – deve reputarsi un dato non idoneo a inficiare la regolarità delle operazioni di gara.
12.4 Del resto, al di là delle petizioni di principio, in alcun modo le difese della resistente A.C. e della Società controinteressata hanno dimostrato, in concreto, l’incidenza negativa dell’erroneo inserimento dell’offerta economica nella documentazione amministrativa sul corretto svolgimento della procedura di gara.
12.5 E neppure la preventiva conoscenza del ribasso percentuale offerto sull’importo dell’appalto soggetto a sconto (nella specie pari a € 296.725,95 I.V.A. esclusa) potrebbe in alcun modo compromettere l’esatta applicazione dell’art. 11 del Disciplinare di gara, il quale regolamenta il contenuto dell’offerta economica e la procedura di valutazione di anomalia dell’offerta, la quale, a ben vedere, può svolgersi regolarmente anche ove, come nella fattispecie di cui è causa, la Commissione giudicatrice abbia appreso, già in fase di apertura della documentazione amministrativa, il contenuto dell’offerta economica.
12.6 Il che consente al Collegio di aderire all’impostazione tradizionale secondo cui il divieto di commistione tra le diverse componenti dell’offerta, che impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale, trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612).
Il principio si declina in una triplice regola, per cui: a) la componente tecnica dell’offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate, proprio al fine di evitare la ridetta commistione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5392; Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890); b) è precluso ai concorrenti l’inserimento di elementi economico-quantitativi all’interno della documentazione che compone l’offerta tecnica (qualitativa) (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612); c) l’apertura della busta contenente l’offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’offerta tecnica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287).
E la rigorosa interpretazione del principio in esame ha indotto la giurisprudenza amministrativa ad affermare che la conoscenza di elementi economici da parte della Commissione di gara, nella fase della valutazione dell’offerta tecnica, che precede quella di valutazione dell’offerta economica, appare di per sé idonea a determinare anche solo in astratto un condizionamento dell’operato della Commissione medesima, alterando o perlomeno rischiando potenzialmente di alterare la serenità e l’imparzialità dell’attività valutativa della Commissione stessa (Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181; Cons. Stato, Sez. V, 15/09/2022, n. 8011).
12.7 È evidente, dunque, che il principio della segretezza dell’offerta economica si giustifica sempre in ragione della concomitante presenza di un’offerta tecnica, ponendosi a presidio della necessità che la valutazione di quest’ultima da parte dei componenti della Commissione di gara non sia condizionata o, comunque, influenzata dalla maggiore convenienza della correlata offerta economica.
12.8 Il che spiega perché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica e le relative regole operative trovano applicazione, propter tenorem rationis, nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità nella fase di valutazione, il che accade soltanto laddove concorrano elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti l’apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono quelli della componente economica dell’offerta) e, dunque, soltanto allorché il criterio di aggiudicazione (che ingloba entrambi i profili) sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e, ora, del nuovo art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, 9/1/2020, n. 167, nonché Cons. Stato, Sez. V, 2/9/2019, n. 6017; T.A.R. Liguria, 11/2/2021, n. 102).
Con la conseguenza che: “Il rischio di commistione, per contro, non sussiste per definizione:
a) quando la gara debba essere aggiudicata, ricorrendone le condizioni, secondo il criterio del “minor prezzo” (art. 95, comma 4 d.lgs. n. 50/2016), laddove la concorrenza avviene esclusivamente sull’elemento economico, perché i profili tecnici (trattandosi di attività standardizzata, le cui caratteristiche sono selezionate dal mercato di riferimento2 o, comunque, integralmente predefinite dalla stazione appaltante) non sono suscettibili di modifica;” (Cons. Stato, Sezione V, 2/9/2019, n. 6017).
12.9 Che è quanto si è verificato nel caso di specie in cui l’automatismo dell’aggiudicazione correlato al maggior ribasso percentuale offerto impedisce che l’erronea anticipazione del contenuto dell’offerta economica nella “busta” virtuale recante la documentazione amministrativa possa pregiudicare l’esito della procedura di gara, non venendo, appunto, in rilievo la necessità di garantire una valutazione imparziale dell’offerta tecnica attraverso un rigido divieto di commistione di elementi di questa con quelli di carattere economico.
12.10 “Considerato che non ricorre neppure” – come condivisibilmente affermato in giurisprudenza amministrativa – “il pericolo di potenziale compromissione della garanzia di imparzialità delle valutazioni del seggio di gara in punto di ammissibilità o di esclusione dei concorrenti, posto che si tratta – anche in questo caso – di attività vincolata al ricorrere di tassativi presupposti (cfr. il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016)” (cfr. T.A.R. Liguria, 11/2/2021, n. 102)…”



