La certificazione di parità di genere rilasciata da un Ente non riconosciuto da Accredia è valida per l’attribuzione del punteggio?

La certificazione di parità di genere rilasciata da un Ente non riconosciuto da Accredia è valida per l’attribuzione del punteggio?

Massima Sentenza

…nel caso di specie è incontroverso in giudizio il fatto che… – il soggetto che ha rilasciato le certificazioni presentate dalla mandataria … e dalla mandante … del raggruppamento aggiudicatario – non sia un organismo di certificazione accreditato da Accredia e non risulti iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo specifico schema UNI/PdR 125:2022. Ne consegue che la parte controinteressata, essendo in possesso di certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti da Accredia, non avrebbe dovuto vedersi assegnato il punteggio aggiuntivo per il suddetto criterio B.4 “ADOZIONE POLITICHE PER LA PARITÀ DI GENERE”la regola secondo cui solo l’ente ufficiale di accreditamento nazionale è abilitato al rilascio della certificazione della parità di genere è contenuta all’art. 2, comma 1, del D.M. 29 aprile 2022, il quale è stato adottato in diretta attuazione della norma primaria espressamente richiamata dalla lex specialis (cft. art. 46-bis, comma 2, lett. a, che demanda a uno o più decreti attuativi il compito di fissare parametri minimi di rilascio della certificazione della parità di genere); dunque è la norma primaria ad assegnare direttamente “vincolatività” al decreto ministeriale in questione…”

TAR Lazio Roma, Sez. IV, 21.01.2026, n.1207


Il concorrente in possesso di certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti da Accredia, non avrebbe dovuto vedersi assegnato il punteggio aggiuntivo per il suddetto criterio.

“…1) con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica B.4 (“ADOZIONE POLITICHE PER LA PARITÀ DI GENERE”), per il quale era stabilita l’assegnazione di un punteggio pari a 2 punti, la lex specialis prevedeva che: “Come previsto all’art. 108 comma 7 del Codice, la Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della “Certificazione della Parità di Genere” (UNI/PDR 125:2022) di cui all’art. 46-bis del “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” del Dlgs n.198 del 11/04/2006”. Precisava, inoltre, che “Nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 65 comma 2 lett. e), f), g), verrà attribuito il punteggio se tale certificazione è in possesso di tutti i componenti del RTI/Consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE”;

2) il D.M. 29 aprile 2022 (“Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese”, adottati in attuazione del menzionato art. 46-bis) chiarisce, all’art. 2, comma 1, che “al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese, in conformità alla Uni/Pdr 125:2022, provvedono gli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008”: solo gli enti accreditati dall’Ente Italiano di Accreditamento (Accredia) – unico ente nazionale di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (cft. l’art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e il Decreto 22 dicembre 2009, recante “Designazione di ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”) – sono, pertanto, abilitati al rilascio della certificazione della parità di genere ai sensi della UNI/PdR 125:2022; 

3) l’art. 2, comma 2, del D.M. 29 aprile 2022 precisa che “il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022”. Come, infatti, osservato in giurisprudenza “l’accreditamento, secondo il Regolamento Ue n.765/08, opera per ambiti specifici, ossia per determinati processi, prodotti, servizi, ecc. In tal senso, è possibile citare: – il par. 2, n.10 (“definizioni”), che reca la definizione di “accreditamento”: “attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità”); – il par.5.1 (“funzionamento dell’accreditamento”), ai sensi del quale “Un organismo nazionale di accreditamento che ne abbia ricevuto domanda da un organismo di valutazione della conformità valuta se quest’ultimo sia competente a svolgere una determinata attività di valutazione della conformità. In caso affermativo, l’organismo nazionale di accreditamento rilascia un certificato di accreditamento” (TAR Lazio Roma, sez. II, 02/07/2025, n. 12991).

Ciò premesso, nel caso di specie è incontroverso in giudizio il fatto che... - il soggetto che ha rilasciato le certificazioni presentate dalla mandataria ... e dalla mandante ... del raggruppamento aggiudicatario - non sia un organismo di certificazione accreditato da Accredia e non risulti iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo specifico schema UNI/PdR 125:2022.

Ne consegue che la parte controinteressata, essendo in possesso di certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti da Accredia, non avrebbe dovuto vedersi assegnato il punteggio aggiuntivo per il suddetto criterio B.4 “ADOZIONE POLITICHE PER LA PARITÀ DI GENERE”
 (come detto, la lex specialis precisava, infatti, che “verrà attribuito il punteggio se tale certificazione è in possesso di tutti i componenti del RTI/Consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE”).

5. Non conducono a una diversa soluzione le difese articolate dalla stazione appaltante e dalla parte controinteressata.

Non può ritenersi persuasiva la tesi difensiva esposta dalla parte controinteressata, incentrata sull’argomentazione secondo cui “la norma di gara non conteneva alcun riferimento alla necessità che gli organismi certificatori fossero a loro volta accreditati presso Accredia o iscritti in specifici elenchi”. 

Infatti, la regola secondo cui solo l’ente ufficiale di accreditamento nazionale è abilitato al rilascio della certificazione della parità di genere è contenuta all’art. 2, comma 1, del D.M. 29 aprile 2022, il quale è stato adottato in diretta attuazione della norma primaria espressamente richiamata dalla lex specialis (cft. art. 46-bis, comma 2, lett. a, che demanda a uno o più decreti attuativi il compito di fissare parametri minimi di rilascio della certificazione della parità di genere); dunque è la norma primaria ad assegnare direttamente “vincolatività” al decreto ministeriale in questione (cft. sentenza n. 12991/2025 cit.).

Del resto lo stesso codice dei contratti pubblici, al comma 7 dell’art. 108, parimenti richiamato dalla lex specialis, prevede che “l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere” debba essere “comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”, precisando che “la stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo”.

Si rivelano altresì infondate le argomentazioni formulate da … tendenti a sostenere che, nella vicenda in esame, “l’ente che rilascia la certificazione sulla parità di genere debba essere accreditato [solo] a livello generale in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 1721-1 (accreditamento obbligatorio), [e non anche] in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 (accreditamento specifico), affinché la certificazione possa considerarsi valida”, posto che lex specialis, nel richiamare espressamente la norma UNI/PdR 125:2022, era chiara nel richiedere la necessità, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dell’accreditamento “specifico” nel settore di cui si discute.

Priva di pregio risulta infine la tesi esposta dalla stazione appaltante che, nell’avallare “un’interpretazione ampia del principio di equivalenza della certificazione di genere” secondo la quale “i certificati di conformità emessi da enti che aderiscono agli accordi di mutuo riconoscimento sono da considerare equivalenti a quelli prodotti a livello nazionale”, sostiene che “la …. è accreditato al rilascio di certificazioni per i principali standard internazionali dall’organismo di accreditamento europeo CIA- (o CAI- Istituto Ceco per l’Accreditamento), firmatario degli accordi multilaterali EA MLA IAF in conformità alla norma UNI CEI ENISO/IEC 17021. Infatti, gli accordi multilaterali EA (European Accreditation), MLA (Mutual Recognition Arrangement) e IAF (International Accreditation Forum) sono sistemi di mutuo riconoscimento che assicurano l’equivalenza e l’affidabilità dei risultati di valutazione della conformità forniti da organismi accreditati. L’obiettivo è che un accreditamento ottenuto in un paese membro sia valido anche negli altri, facilitando il commercio globale. Questo principio è applicato in conformità alla norma ISO/IEC 17021-1 (per gli organismi di certificazione dei sistemi di gestione), e alla norma ISO/IEC 17011 (per gli organismi di accreditamento). Quindi, in buona sostanza, l’ente nazionale di accreditamento, aderendo agli accordi EA e IAF, garantisce che i certificati emessi da organismi da lui accreditati siano riconosciuti reciprocamente da altri organismi di accreditamento a livello europeo (attraverso l’EA MLA) e globale (attraverso l’IAF MLA)”.

Anche riconoscendo che possa in astratto ammettersi il riconoscimento, nei termini prospettati dalla stazione appaltante, dei certificati rilasciati da organismi analoghi ad Accredia stabiliti in altri Stati membri, rimarrebbero ferme le conclusioni che precedono ove si consideri che: 

– è incontroverso, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., che … non sia accreditato, neanche da organismi stabiliti in altri Stati membri, in modo specifico per il rilascio di certificazioni sulla parità di genere, in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022. Tale circostanza, affermata nella memoria depositata dal ricorrente in data 12 dicembre 2025 (pag. 3), non è, invero, stata in alcun modo smentita dalle controparti;

– in ogni caso, la generica circostanza che “la … è accreditato al rilascio di certificazioni per i principali standard internazionali … dall’Istituto Ceco per l’Accreditamento” non rileva ai fini dell’ottenimento del punteggio in contesa atteso che, come prima detto, è necessario un accreditamento specifico per il rilascio di certificazioni sulla parità di genere, non essendo sufficiente ai suddetti fini un generico accreditamento “al rilascio di certificazioni per i principali standard internazionali”;

– comunque, anche prescindendo dalle precedenti considerazioni, è dirimente rilevare che … non ha indicato alcun elemento probatorio a sostegno di quanto affermato: è rimasto del tutto indimostrato tanto il fatto che … sia accreditato dall’Istituto Ceco per l’Accreditamento, quanto il fatto che tale Istituto rientri tra i firmatari degli accordi EA/MLA.

In conclusione, le certificazioni presentate dal RTI aggiudicatario e rilasciate dall’ente certificatore ... non possono consentire alla parte controinteressata di fruire del punteggio aggiuntivo di 2 punti in relazione al criterio di valutazione dell’offerta tecnica concernente la “Adozione Politiche per la Parità di Genere”..."
Share the Post:
Back To Top Img