Massima Sentenza
il Rup, nell’ambito delle sue funzioni, può esercitare il potere di verifica della documentazione amministrativa e, quando necessario, adottare provvedimenti di esclusione. La commissione giudicatrice, invece, è competente a valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi, ma non ha il potere di escludere un concorrente dalla gara... il Rup, nell’ambito delle sue funzioni, può esercitare il potere di verifica della documentazione amministrativa e, quando necessario, adottare provvedimenti di esclusione. La commissione giudicatrice, invece, è competente a valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi, ma non ha il potere di escludere un concorrente dalla gara…”
La commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi, ma non ha il potere di escludere un concorrente dalla gara.
“….Preliminarmente, deve prendersi in esame il motivo di ricorso inerente la dedotta incompetenza della commissione di gara.
Secondo il comma 1 dell’art. 7 dell’Allegato I.2 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – rubricato “Compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento” – “Il RUP:… d) dispone le esclusioni dalle gare”.
Già precedentemente, sotto il vigore del d.lgs. 50/2016 – che, all’art. 80 co. 5, attribuiva alle stazioni appaltanti il potere di pronunciare le esclusioni dalle gare – era consolidato l’orientamento per il quale tale potere competeva al RUP: “La giurisprudenza ha al riguardo in più occasioni ribadito che il provvedimento di esclusione dalla gara è di pertinenza della stazione appaltante, e non già dell’organo straordinario-commissione giudicatrice; la documentazione di gara può, comunque, demandare alla commissione giudicatrice ulteriori compiti, di mero supporto ed ausilio del Rup, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante nello svolgimento dell’attività di amministrazione attiva alla stessa riservata (Cons. Stato sez. VI, 08 novembre 2021, n. 7419)” (così Cons. Stato sez. V, 31 luglio 2024, n. 6873).
Più di recente, in applicazione della chiara previsione dettata dal sopra richiamato art. 7, è stato affermato: “La giurisprudenza costante (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2512; sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419; sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104) ha chiarito pertanto che il Rup, nell’ambito delle sue funzioni, può esercitare il potere di verifica della documentazione amministrativa e, quando necessario, adottare provvedimenti di esclusione. La commissione giudicatrice, invece, è competente a valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi, ma non ha il potere di escludere un concorrente dalla gara” (Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7223; nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 2025, n. 2731; Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2024, n. 6873; Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2021, n. 6706).
In applicazione di tali principi, e ritenuto, dunque, che il provvedimento di esclusione dalla gara esorbita dalle competenze della commissione - che si deve limitare a svolgere un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie - l’impugnato provvedimento deve ritenersi illegittimo per incompetenza (cfr., su un caso analogo al presente, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 1 agosto 2022 n. 5181).
Né consentono di giungere ad opposte conclusioni le deduzioni difensive rese dalla resistente amministrazione, che ha osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione di una clausola di esclusione automatica, non necessitante di alcuna valutazione discrezionale e che, nel caso di specie, il presidente della commissione, dott.ssa Stefania Orlando, è anche il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, nonché firmataria del bando di gara.
Per un verso, infatti, il menzionato art. 7 non distingue, ai fini della competenza, tra le diverse ragioni che possano stare a base del provvedimento di esclusione dalla gara; peraltro, proprio l’assenza di una valutazione discrezionale depone nel senso dell’incompetenza della commissione, atteso che, come si è detto, a tale organo straordinario deve ritenersi preclusa “ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione” (Consiglio di Stato sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104).
Per altro verso, non ha alcun rilievo l’attribuzione, alla stessa persona fisica, anche dell’incarico di presidente della commissione: è evidente che il provvedimento adottato da un organo collegiale è espressione della volontà comune (resa all’unanimità o a maggioranza) dei componenti del medesimo ed è pertanto cosa ben diversa da un provvedimento adottato da un organo monocratico, sia pure qualora vi sia una parziale coincidenza delle persone fisiche che rivestano i relativi incarichi...".



