Massima Sentenza
“…La mancata dichiarazione della volontà di fare ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la Stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare..”
La mancata dichiarazione della volontà di fare ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio.
“….Orbene, la giurisprudenza di settore, in più occasioni ha chiarito un principio generale, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, finalizzato a dare rilievo alla intangibilità delle dichiarazioni rese dall’operatore economico in sede di redazione dell’offerta, secondo cui non è consentita l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio laddove è finalizzato all’integrazione dell’offerta tecnica ed economica, pena la violazione del principio della par condicio e dell’autoresponsabilità.
Il soccorso istruttorio, delineato dall’art. 101 del d.lgs. 36 del 2023, pur configurandosi come uno strumento volto a garantire la massima partecipazione e a correggere errori di natura formale e/o documentale, incontra un limite invalicabile nell’offerta tecnica ed economica, il cui contenuto non è suscettibile di alcuna integrazione o modifica successiva alla scadenza del termine di presentazione.
La finalità del chiarimento sui contenuti dell’offerta richiesto dalla Stazione appaltante non è quella di integrare o sanare, ma esclusivamente di interpretare quanto già compiutamente formulato entro i termini di gara. In tal senso, ogni elemento costitutivo dell’offerta tecnica e/o economica deve risultare presente, inequivoco e completo al momento della sua presentazione, essendo ogni successiva integrazione contraria ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Qualora fosse consentito, come pretende l’appellante, di attivare il soccorso istruttorio in fattispecie come quella in esame, in cui si è permesso la presentazione di un altro D.G.U.E., la Stazione appaltante darebbe la facoltà all’operatore di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione dell’offerta in contrasto con la par condicio competitorum (Cons. Stato, n. 11596 del 2022).
La mancata dichiarazione della volontà di fare ricorso al subappalto c.d. necessario non può essere oggetto di soccorso istruttorio, una volta che la Stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l’impresa si è impegnata a realizzare..."



