La mancata produzione del rapporto periodico sul personale è sanabile con il soccorso istruttorio?

La mancata produzione del rapporto periodico sul personale è sanabile con il soccorso istruttorio?

Massima Sentenza

…il Collegio ritiene che la previsione de qua integri un requisito di partecipazione di ordine generale suscettibile di soccorso istruttorio trattandosi di documentazione non afferente alla offerta tecnico-economica, purché siffatta relazione sia preesistente al termine di presentazione delle domande. Preme rimarcare che la giurisprudenza amministrativa tiene saldamente ferma la non soccorribilità degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica), mentre reputa ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa: “In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)…”

Cons. St., Sez. III, 09.01.2026, n.202


E’ consentito il soccorso istruttorio nel caso di omessa produzione del rapporto periodico sul personale.

“….Come già accennato, l’art. 5 del disciplinare di gara prevedeva che “Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”.

Tale adempimento informativo affonda le sue radici nella legislazione speciale per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, nell’art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 e riguarda, come detto, il “rapporto sulla situazione del personale” con particolare riferimento all'equilibrio tra l’occupazione maschile e quella femminile: “trattasi di obblighi, quelli ossia sul rispetto e lo sviluppo effettivo della "parità di genere" (e generazionale, occorre aggiungere), che costituiscono stretta derivazione degli obiettivi fissati dalla UE in sede di disciplina delle procedure finanziate con risorse del PNRR (regolamenti UE 2021/240 e 2021/241). Ciò dunque con la finalità "di miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giovanile" (cfr. paragrafo 1 della Linee Guida di cui al DPCM 7 dicembre 2021 adottato ai sensi dell'art. 47, comma 8, del richiamato DL n. 77 del 2021). Di qui la loro matrice spiccatamente eurounitaria la cui normativa esprime un certo favor per la parità di genere. Si tratta di adempimenti molto stringenti che trovano comunque giustificazione nell’enorme flusso di denaro destinato al nostro paese ed alla cui base vi è comunque, tra le condizioni essenziali onde potervi accedere, proprio il riequilibrio nell'occupazione lavorativa femminile ed una decisa attenzione a quello giovanile. Un obiettivo del genere trova peraltro adesso piena conferma, anche per gli appalti ordinari (ossia non finanziati con PNRR), anche nell'art. 102, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 839).

4.2. – Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, tale causa di esclusione è stata dapprima etero-integrata nell’elenco delle cause escludenti tipizzate dal previgente codice dei contratti pubblici (art. 80 d.lgs. n. 50/2016) per poi confluire nella nuova sistematizzazione operata dal nuovo codice dei contratti all’art. 94 d.lgs. n. 36 del 2023: difatti, al comma 5 lett. c) è espressamente prevista l’esclusione automatica dalle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, degli “operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”.

Allargando ulteriormente la panoramica, l’intervento arrecato dal cd. “Correttivo appalti” (d. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) non ha espressamente novellato la lista tassativa di cause di esclusione di cui all’art. 94 cit. per quanto concerne siffatto adempimento, bensì ha interpolato il comma 2-bis dell’art. 57 che rinvia all’allegato II.3 recante meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate. A dispetto di quanto opinato dall’appellante incidentale, l’art. 1 di tale allegato prevedeva ab origine – quindi indipendentemente dai successivi interventi novellistici – come causa di esclusione dalla procedura, a prescindere dalle sue modalità di finanziamento (PNRR o meno), l’omessa presentazione del rapporto periodico con le relative attestazioni, come illustrato anche dalle Linee guida adottate con Decreto ministeriale 20 giugno 2023 del Dipartimento per le politiche della famiglia. 

4.3. – Tanto chiarito sul piano del formante normativo in punto di applicabilità di tale causa di esclusione, il Collegio ritiene che la previsione de qua integri un requisito di partecipazione di ordine generale suscettibile di soccorso istruttorio trattandosi di documentazione non afferente alla offerta tecnico-economica, purché siffatta relazione sia preesistente al termine di presentazione delle domande. 

Preme rimarcare che la giurisprudenza amministrativa tiene saldamente ferma la non soccorribilità degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica), mentre reputa ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa: “In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara)”
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).

Come già opinato da un precedente arresto di questo Consiglio su un recente caso del tutto analogo, “nel caso di specie quello che manca è proprio un “requisito di ordine generale” […], va da sé che una simile eventuale carenza avrebbe potuto risultare senz’altro sanabile alla luce della sopra citata giurisprudenza di questa sezione. […] Circa la applicabilità del soccorso istruttorio valga altresì il richiamo all’art. 101, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2023, a norma del quale può essere sanata “ogni omissione … di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara”, potendo ben rientrare nella nozione di “ogni altro documento”, nel caso di cui si discute, anche il rapporto sullo stato del personale. […] Tale meccanismo (soccorso istruttorio) sarebbe stato ovviamente ammissibile a condizione che tale documento preesistesse alla gara ossia fosse stato validamente formato in un momento antecedente alla scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di partecipazione” (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 8399.

Per di più, a conferma della possibilità di consentire il soccorso istruttorio, soccorre la delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023, recante Bando tipo n. 1/2023 - Schema di disciplinare di gara per la “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, la quale, al paragrafo 14 (soccorso istruttorio), prevede proprio che: “sono sanabili.…l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte”..."
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