Massima Sentenza
“…La sottoscrizione di uno dei due firmatari, specie in presenza della sottoscrizione dell’altro, non può infatti essere sussunta nel divieto di soccorso istruttorio relativo agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica di cui al medesimo art. 101 su citato: non risultano, infatti, nel caso in esame, modifiche di elementi essenziali delle offerte tecnica ed economica sotto il profilo della strutturazione delle medesime. Risulta infatti condivisibile l’impostazione della giurisprudenza che afferma … che il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza), restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell’offerta formulata…”
TAR Lazio Roma, Sez. II Ter, 20.11.2025, n.20704
La mancata sottoscrizione di uno dei due rappresentanti legali delle raggruppate risulta essere elemento emendabile mediante soccorso istruttorio .
“…Peraltro, ove non si volesse dare prevalenza a quanto risulta dalla documentazione in possesso della stazione appaltante, la censura si rivelerebbe egualmente infondata in punto di diritto, in quanto la mancata sottoscrizione di uno dei due rappresentanti legali delle raggruppate risulta essere elemento emendabile mediante soccorso istruttorio, e dunque non prevista a pena di esclusione dalla legge di gara, che, all’art. 11 del Disciplinare prevede che “In applicazione di quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs n. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di cui al precedente art. 10 possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente”.
La sottoscrizione di uno dei due firmatari, specie in presenza della sottoscrizione dell’altro, non può infatti essere sussunta nel divieto di soccorso istruttorio relativo agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica di cui al medesimo art. 101 su citato: non risultano, infatti, nel caso in esame, modifiche di elementi essenziali delle offerte tecnica ed economica sotto il profilo della strutturazione delle medesime.
Risulta infatti condivisibile l’impostazione della giurisprudenza che afferma (T.A.R. Toscana Sez. III, 17/07/2025, n. 1397) che il soccorso istruttorio può avere ad oggetto ogni documentazione a contenuto dichiarativo o rappresentativo (avente carattere di dichiarazione di scienza), restando preclusa, per evidenti ragioni di par condicio tra i concorrenti, solo la modificazione, sotto il profilo tecnico od economico, dell'offerta formulata, che struttura, in termini di volontà programmatica ed impegnativa (dichiarazione di volontà), il tenore della proposta negoziale.
Peraltro, non risulta qui applicabile l’impostazione più rigorosa, pure fatta propria da questo TAR (sezione IV ter, sentenza 14/07/2025, n. 13829), la quale riguarda fattispecie nella quale in parte non risultavano trasmessi alla stazione appaltante i file in formato PDF contenenti le offerte, ed in parte la sottoscrizione del legale rappresentante dell’offerente non era stata apposta: fattispecie, dunque, che presenta rilevanti differenze con la presente, in cui è incontestata la avvenuta trasmissione dei documenti componenti le offerte tecnica ed economica della aggiudicataria, sui quali la firma è stata materialmente apposta da entrambi i legali rappresentanti delle raggruppate, anche se una di esse potrebbe essere stata assistita da certificato scaduto: ma non per quanto risultava ai controlli della stazione appaltante…”



