Massima Sentenza
“…La sola presenza di un brevetto non è dunque sufficiente a giustificare una decisione di oscuramento che si estenda a tutte – o quasi tutte – le parti dell’offerta in cui il medesimo venga menzionato o richiamato come elemento del processo produttivo, tenuto conto della tutela di cui già fruisce l’invenzione brevettata e senza che la stazione appaltante fornisca una chiara ed esaustiva motivazione in merito alle ragioni che imporrebbero di oscurare l’intera trattazione del criterio e/o del paragrafo e non un più ristretto stralcio o la singola informazione, così da operare in termini maggiormente rispondenti a un principio di proporzionalità nella valutazione delle differenti esigenze in contrapposizione...la dichiarazione della presenza di un brevetto non è ragione da sola sufficiente a giustificare la non ostensione di ampie parti dell’offerta tecnica, dovendo la stazione appaltante operare nel bilanciamento tra gli opposti interessi secondo un principio di stretta proporzionalità che consenta di sottrarre all’accesso solo elementi effettivamente riservati, cioè ex se non divulgabili perché coperte da riservatezza, o quelle precise informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, la cui diffusione comporterebbe un pregiudizio a danno del soggetto che li detiene sia sul piano economico, sia in termini di minore competitività, ovvero favorirebbe indiscriminatamente l’operatore che ne viene a conoscenza garantendogli l’accesso a un patrimonio riservato e non protetto che potrebbe costituire fonte di indebito vantaggio…”
TAR Lomabardia Milano, Sez. IV, 27.09.2025, n. 3006
La dichiarazione della presenza di un brevetto non è ragione da sola sufficiente a giustificare la non ostensione di ampie parti dell’offerta tecnica..
“...7.1 Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche, deve tuttavia ritenersi che la presenza di brevetti non possa giustificare per ciò solo un oscuramento generalizzato di ampi stralci dell’offerta tecnica del R.T.I. … che corrispondono alla trattazione di uno o più paragrafi e finanche di interi criteri previsti dalla lex specialis di gara ai fini dell’attribuzione di punteggio, dovendo invece la stazione appaltante compiere con puntuale valutazione quel bilanciamento di interessi – nella dialettica tra ragioni del segreto ed esigenze di trasparenza – indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
17.2 Del resto, questo Tribunale ha già evidenziato – con considerazioni condivise dal Collegio – che “in generale, il brevetto per invenzione industriale garantisce al titolare il diritto di esclusiva e quindi di opposizione all’utilizzo da parte di altri del metodo oggetto di brevetto, con i conseguenti mezzi di tutela previsti dalla legislazione sulla proprietà industriale (cfr. il D.Lgs. 30/2005 ed in particolare gli articoli 66 e 67 sull’oggetto del diritto di brevetto). Così, l’eventuale violazione – conseguente, per ipotesi, alla visione degli atti di gara dopo l’accesso – del diritto di privativa garantito al titolare consente al titolare stesso di avvalersi degli strumenti sopra indicati a sostegno della propria esclusiva (cfr. le norme di cui al Capo III del D.Lgs. 30/2005): per cui, sotto tale punto di vista, la titolarità del brevetto pone l’offerente nelle pubbliche gare in una situazione di tutela maggiore rispetto a quella che potrebbe configurarsi se l’impresa partecipante adducesse genericamente la segretezza del proprio progetto tecnico, non coperto però da brevetto” (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 27.05.2019, n. 1202).
17.3 La sola presenza di un brevetto non è dunque sufficiente a giustificare una decisione di oscuramento che si estenda a tutte – o quasi tutte – le parti dell’offerta in cui il medesimo venga menzionato o richiamato come elemento del processo produttivo, tenuto conto della tutela di cui già fruisce l’invenzione brevettata e senza che la stazione appaltante fornisca una chiara ed esaustiva motivazione in merito alle ragioni che imporrebbero di oscurare l’intera trattazione del criterio e/o del paragrafo e non un più ristretto stralcio o la singola informazione, così da operare in termini maggiormente rispondenti a un principio di proporzionalità nella valutazione delle differenti esigenze in contrapposizione.
17.4 Peraltro, le ragioni sottese all’oscuramento praticato dall’amministrazione neppure risultano chiaramente intellegibili alla luce del contenuto e delle caratteristiche dei brevetti menzionati, che fanno riferimento alla procedura di preparazione di un kit sterile e al kit di strumentario chirurgico confezionato in container rigido, ovvero elementi specifici che non presentano – anche tenuto conto delle sintetiche motivazioni fornite dall’amministrazione – diretta attinenza con i contenuti ben più ampi delle parti dell’offerta tecnica non ostese. In questa prospettiva, non è chiaro in che termini la presenza o l’impiego del brevetto fornisca un quid pluris da mantenere riservato con riferimento a ciascuno dei paragrafi oscurati, il che rende la scelta dell’amministrazione nel suo complesso non comprensibile e viziata da insufficiente motivazione.
17.5 In conclusione, la dichiarazione della presenza di un brevetto non è ragione da sola sufficiente a giustificare la non ostensione di ampie parti dell’offerta tecnica, dovendo la stazione appaltante operare nel bilanciamento tra gli opposti interessi secondo un principio di stretta proporzionalità che consenta di sottrarre all’accesso solo elementi effettivamente riservati, cioè ex se non divulgabili perché coperte da riservatezza, o quelle precise informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, la cui diffusione comporterebbe un pregiudizio a danno del soggetto che li detiene sia sul piano economico, sia in termini di minore competitività, ovvero favorirebbe indiscriminatamente l’operatore che ne viene a conoscenza garantendogli l’accesso a un patrimonio riservato e non protetto che potrebbe costituire fonte di indebito vantaggio..."