La remissione in termini opera nel caso di invio tardivo per sovraffollamento del sistema?

La remissione in termini opera nel caso di invio tardivo per sovraffollamento del sistema?

Massima Sentenza

il diritto alla rimessione in termini del singolo operatore economico (il quale non sia riuscito ad inviare in tempo l’offerta o la domanda di partecipazione) sorge non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio: in sostanza, il rischio della “causa ignota” del malfunzionamento informatico ricade sulla stazione appaltanteil sovraffaticamento per eccesso di dati in entrata che, verosimilmente, non ha permesso la conferma dell’avvenuto caricamento entro l’orario previsto dal bando, non può riversarsi sulla ricorrente, ciò in applicazione dei principi di par condicio e di favor partecipationis alle procedure di gara…”

TAR Umbria, Sez. I, 09.12.2025, n.854


Il diritto alla rimessione in termini sorge anche in caso di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio.

“….8.4.2. Senonchè già a partire dalle 14:22:27 si verificavano dei rallentamenti oggettivamente anomali dato che il file “relazione ed allegati oscurati” relativo al lotto 1, di dimensione 31,74 MB, richiedeva più di 8 minuti per essere caricato, ed addirittura l’analogo file relativo al lotto di cui si discute impiegava addirittura oltre 21 minuti per l’upload, seppure di dimensione pari a soli 50 MB. Né l’offerente poteva prevedere una tale tempistica di funzionamento, dato che nella giornata precedente un file di dimensioni pari a 22 MB era stato caricato in poco più di un minuto.

Il possibile sovraffollamento del sistema in prossimità della scadenza del termine avrebbe potuto indurre a supporre rallentamenti nel caricamento, ma non dell’entità di quelli effettivamente occorsi, in cui un identico file veniva caricato con successo con tempistiche fino a 10 volte superiori rispetto a quelle richieste in precedenza. 

8.5. Se … non fosse incorsa in tale rallentamenti anomali, avrebbe senz’altro terminato il caricamento ed il successivo invio entro il termine di scadenza, sterilizzando l’idoneità causale dell’errore bloccante (riguardante la firma digitale in formato p7m) rispetto al mancato deposito: tale anomalia costava all’operatore in termini di tempo perso neppure un minuto (l’errore veniva rilevato dal sistema alle 15:58:40 e alle 15:59:29 … iniziava la nuova importazione delle buste, che però terminava con successo solo dopo le 16:00) mentre i rallentamenti facevano accumulare alla ricorrente ritardi complessivamente superiori a 20-25 minuti.

- non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non sia poi riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore; 

- anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo operatore economico, ovvero se la trasmissione dell'offerta sia stata impedita da un vizio del sistema informatico imputabile alla stazione appaltante, le conseguenze degli esiti anormali del sistema non possono comunque andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico, da cui discende il corollario dell’onere per la stazione appaltante di doversi accollare il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale, essendo evidente che l’agevolazione che deriva alla P.A. stessa, sul fronte organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali, deve essere controbilanciata dalla capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi, in particolare attraverso lo strumento procedimentale del soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8348, id. 7 gennaio 2020, n. 86, id. sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922, id. sez. III, 7 luglio 2017, n. 32455, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 19 luglio 2024, n. 14747, T.A.R. Puglia, Lecce, 10 giugno 2019 n. 977; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 9 gennaio 2019, n. 40).

Ne discende che il diritto alla rimessione in termini del singolo operatore economico (il quale non sia riuscito ad inviare in tempo l’offerta o la domanda di partecipazione) sorge non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio: in sostanza, il rischio della “causa ignota” del malfunzionamento informatico ricade sulla stazione appaltante (cfr. T.A.R Lazio, Roma, sez. II, 4 agosto 2023 n. 13137). 

8.7. Nel caso in esame, avendo la stazione appaltante escluso un effettivo malfunzionamento della piattaforma, residua la causa ignota, non potendo certamente considerarsi regolare il funzionamento della piattaforma che registri ritardi nei tempi di upload come quelli emergenti dai log informatici ritratti dalle 15:15 alle 16:00 del 29 ottobre 2025, a prescindere dalla concreta incidenza del blackout informatico occorso a Microsoft Azure.

8.8. Né potrebbe addebitarsi alla ricorrente di aver intrapreso il caricamento dell’offerta tecnica con modalità di tempo eccessivamente prossime alla scadenza, dato che anche ove l’offerta fosse stata presentata “all’ultimo minuto” ciò sarebbe irrilevante, “ posto che l’operatore economico ben può utilizzare tutto il tempo concesso per l’elaborazione e la presentazione dell’offerta, senza correre il rischio, per l’incerta indicazione delle relative modalità – o, aggiunge il Collegio per un riscontrato malfunzionamento a lui non imputabile – di incontrare difficoltà imprevedibili” (Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2021, n. 5641, nonché T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 21 ottobre 2022, n. 802). Infatti non può ricadere sulla ricorrente la circostanza che il sistema non abbia ricevuto la conferma di quanto già caricato entro il termine prefissato, in quanto non possono essere a suo carico non solo le anomalie manifeste del sistema che, nel caso in esame, non sembrano essersi verificate, ma nemmeno i meri ritardi nella ricezione delle offerte. Tali ritardi sono presumibilmente riconducibili al fatto che la piattaforma, la quale ha dovuto assorbire gli allegati caricati da una pluralità di operatori economici in un ristretto arco temporale, ha restituito rallentamenti nella procedura di caricamento.

In altri termini, il sovraffaticamento per eccesso di dati in entrata che, verosimilmente, non ha permesso la conferma dell’avvenuto caricamento entro l’orario previsto dal bando, non può riversarsi sulla ricorrente, ciò in applicazione dei principi di par condicio e di favor partecipationis alle procedure di gara (T.A.R. Campania, Napoli sez. I, 01 febbraio 2024 n. 800)...".
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