La rotazione si applica agli appalti soprasoglia?

La rotazione si applica agli appalti soprasoglia?

Massima Sentenza

“… l’applicazione del principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 – ispirato, come è noto, al rispetto della concorrenza e del favor partecipationis tra piccole e medie imprese – attiene esclusivamente alle procedure di affidamento c.d. sotto-soglia (T.A.R. Sicilia, n. 1341/2025) e, pertanto, non è applicabile alla fattispecie in esame, del valore complessivo di € 488.400,00, quindi pacificamente sopra soglia...”

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 14.02.2026, n.55


IL Principio di rotazione attiene esclusivamente alle procedure di affidamento c.d. sotto-soglia.

".. È infatti sufficiente osservare che l’applicazione del principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 – ispirato, come è noto, al rispetto della concorrenza e del favor partecipationis tra piccole e medie imprese - attiene esclusivamente alle procedure di affidamento c.d. sotto-soglia (T.A.R. Sicilia, n. 1341/2025) e, pertanto, non è applicabile alla fattispecie in esame, del valore complessivo di € 488.400,00, quindi pacificamente sopra soglia.

9.3. Inoltre, la giurisprudenza amministrativa richiamata dalla ricorrente (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 649/2023), nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016, non è più applicabile. 

Essa argomentava l’applicazione del principio di rotazione alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando, richiamando il testo dell’art. 63, comma 6, prima parte, del previgente codice (“Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”) che faceva appunto esplicito riferimento al principio di rotazione.

Nel nuovo codice, deve ritenersi significativamente, non è più richiamato il predetto principio dal corrispondente art. 76, comma 7, prima parte (“Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”)…”

Share the Post:
Back To Top Img