Massima Sentenza
“…tale modus operandi – che dev’essere valutato alla luce del principio del risultato, codificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322) – è conforme alla ratio e al risultato cui tende l’art. 17, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo cui l’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente (fatta salva l’ipotesi eccezionale prevista dall’art. 99 del medesimo decreto, ma non ricorrente nella fattispecie, secondo cui, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, è possibile disporre l’aggiudicazione prima della verifica sul possesso dei requisiti, ferma restando, a seguito del controllo, l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente)…”
TAR Puglia Bari, Sez. I, 28.01.2026, n.104
Tale modus operandi dev’essere valutato alla luce del principio del risultato, codificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali.
“…3. Innanzitutto, non è fondato il primo motivo del ricorso introduttivo, a mezzo del quale la parte ricorrente ha dedotto che: A) l’Azienda sanitaria, a mezzo della deliberazione direttoriale n. 1727 del 2025, ha disposto l’aggiudicazione della gara senza aver previamente verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’aggiudicataria; B) tale modus operandi contrasta con l’art. 17, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo cui “L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
A tal riguardo il Collegio osserva che: A) con la suddetta deliberazione direttoriale l’efficacia dell’aggiudicazione è stata espressamente subordinata alla positiva verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dell’impresa aggiudicataria e della sua ausiliaria; B) l’aggiudicazione è divenuta efficace solo dopo la positiva verifica dei requisiti dell’aggiudicataria e della sua ausiliaria, di cui la Stazione appaltante ha preso atto con la deliberazione direttoriale n. 2077 del 2025; C) tale modus operandi – che dev’essere valutato alla luce del principio del risultato, codificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322) – è conforme alla ratio e al risultato cui tende l’art. 17, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo cui l’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente (fatta salva l’ipotesi eccezionale prevista dall’art. 99 del medesimo decreto, ma non ricorrente nella fattispecie, secondo cui, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, è possibile disporre l’aggiudicazione prima della verifica sul possesso dei requisiti, ferma restando, a seguito del controllo, l’applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell’aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall’offerente)..."



