Massima Sentenza
“…il soggetto composto da consorzio stabile e consorziate viene ricostruito in termini di assoluta unicità, indipendentemente da chi ha i requisiti e chi esegue, atteso che in un avvalimento ex lege sono solidalmente responsabili sia soggetti che prestano i requisiti sia quelli che se ne avvalgono ed eseguono la prestazione.
Ne discende che la Commissione Giudicatrice prendendo atto del possesso della certificazione per la parità di genere in capo al Consorzio ricorrente – oggetto dunque di avvalimento ex lege in favore delle consorziate designate esecutrici -, avrebbe dunque dovuto riconoscere il relativo punteggio in favore del Consorzio…”
TAR Umbria, Sez. I, 26.08.2025, n.667
Il consorzio è soggetto giuridico autonomo rispetto alle singole componenti, e laddove partecipi ad una procedura selettiva, è l’unico soggetto qualificabile come “concorrente”, “mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa.
11. A mente del tenore letterale dell’art. 16.5 del disciplinare di gara “al concorrente che presenterà la certificazione” per la parità di genere saranno attribuiti 2 punti, senza ulteriori specificazioni per le ipotesi in cui il concorrente partecipi in forma collettiva, come in caso di RTI, o di consorzi, come nel caso che occupa. Le resistenti sottolineano la coerenza sotto questo profilo del modus procedendi della Commissione Giudicatrice, che ha riconosciuto il relativo punteggio a tutte le offerenti le cui designate esecutrici fossero in possesso della certificazione (in caso di consorzi), omettendo invece di attribuirlo alla ricorrente come a tutti gli altri concorrenti tra i quali una consorziata esecutrice o una componente del raggruppamento non fosse appositamente qualificata (in caso di RTI).
12. Tuttavia tale scelta non tiene conto della peculiarità dell’istituto del consorzio, che è soggetto giuridico autonomo rispetto alle singole componenti, e laddove partecipi ad una procedura selettiva, è l’unico soggetto qualificabile come “concorrente”, “mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l’esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest’ultima all’occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita, senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante” (Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1219, id., 5 aprile 2024, n. 3144, id., 7 aprile 2023, n. 3615; id., 26 giugno 2020, n. 4100; id., 14 aprile 2020, n. 2387; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 11 dicembre 2024, n. 940, id. 2 gennaio 2012, n. 12; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 14 novembre 2024, n. 1176, T.A.R Lombardia, Milano, Sez. IV, 20 giugno 2024, n. 1901).
Più in generale “ il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del ” cumulo alla rinfusa” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2024 n. 266 , id., 04 luglio 2023, n. 6530, Cons. Giust. Amm., n. 940/2024, cit.) ed infatti il consorzio stipula il contratto di appalto con l’amministrazione in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori, ed è responsabile dell’esecuzione delle prestazioni anche quando per l’ esecuzione individui delle imprese consorziate (tanto è vero che la designazione delle esecutrici è un atto meramente interno, che non vale ad instaurare un rapporto contrattuale tra le consorziate e la stazione appaltante) le quali comunque rispondono solidalmente con il consorzio.
13. Tale assunto, per cui l’unico interlocutore della stazione appaltante è solo il consorzio (con tutte le conseguenze in termini di responsabilità e di requisiti di qualificazione, come si vedrà) non muta neppure allorchè a venire in rilievo non è un consorzio stabile, bensì un consorzio di imprese artigiane come …, tradizionalmente assimilato quoad effectum ai consorzi stabili (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 6 giugno 2025, n. 513, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 23 dicembre 2017, n. 2476; Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 2021, n. 7155, T.A.R Piemonte, sez. II, 29 dicembre 2020, T.A.R. Toscana, Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 317).
Il d.lgs. 36/2023 ha mantenuto nella sostanza tale assimilazione, dato che se è vero che l’art. 65, comma 2, alle lettere b), c), e d) individua separatamente tra gli operatori economici i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi fra imprese artigiane ed i consorzi stabili, poi all’art. 67 li disciplina unitariamente sotto la rubrica “consorzi necessari” senza significative differenze (il solo comma 5 precisa che i consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane si qualificano “utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono”): in buona sostanza i consorzi stabili costituiscono il paradigma generale dei consorzi non necessari, la cui disciplina, in assenza di specifiche deroghe, deve ritenersi applicabile anche alle altre due tipologie. La stessa relazione illustrativa al nuovo Codice Appalti, in riferimento all’art. 67 (appunto dedicato ai consorzi non necessari), conferma l’assimilazione dei consorzi fra imprese artigiane ai consorzi stabili richiamando anche prassi ANAC (cfr. di recente, Parere n. 47 del 18 settembre 2024 reso in funzione consultiva, che ha ribadito quanto già affermato dalla stessa Autorità nel parere di precontenzioso n. 145 del 20 marzo 2024).
Dunque già l’argomento letterale deponeva in favore dell’attribuzione dei due punti per il possesso della certificazione di genere in favore del consorzio ricorrente, quale unica entità giuridica partecipante alla procedura selettiva, pacificamente titolare del predetto requisito.
14. Peraltro la già riferita peculiarità ontologica del consorzio rileva in senso ancor più decisivo in sede di requisiti di qualificazione dello stesso, dato che al consorzio stabile è riconosciuta la possibilità di avvalersi dei requisiti delle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto d’appalto. Trattasi del meccanismo del cd. cumulo alla rinfusa – riconosciuto anche dall’art. 67 del vigente Codice Contratti per i consorzi stabili prima dell’entrata in vigore del Correttivo di cui al D.lgs. n. 209 del 2024 – secondo cui, in caso di appalto di lavori,i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. La giurisprudenza ha ricostruito tale istituto come un avvalimento ex lege in senso bidirezionale, nel senso che “non ha alcuna rilevanza che la consorziata esecutrice non sia qualificata, perché da un lato rileva ed è richiesta solo la qualificazione del consorzio, dall’altro lato se il consorzio esegue tramite consorziata non qualificata, è responsabile in solido, ossia il consorzio opera come una ausiliaria ex lege [..] ; sicché, in sostanza, il cumulo alla rinfusa è un avvalimento ex lege, con il relativo regime di responsabilità” (Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 71; nonché id. 04/03/2024 , n. 2118, id. 8 gennaio 2024, n. 266, id., sez. III, 09 ottobre 2023, n. 8767, in termini anche Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 11 dicembre 2024, n. 940; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III , 25 marzo 2024 , n. 1164, T.A.R Puglia, Lecce, 9 febbraio 2024, n. 197, T.A.R., Napoli, sez. I , 16 ottobre 2023, n. 5626). In particolare la “bidirezionalità” dell’avvalimento ex lege tra consorzio e consorziate fa sì che “il cumulo alla rinfusa sia ammesso non solo in senso “verticale – ascendente”, consentendo cioè al consorzio di godere della qualificazione delle imprese consorziate, ma anche in senso “discendente – orizzontale”, potendosi individuare, come nel caso di specie, un’impresa esecutrice di per se non qualificata in proprio, ma che lo diventa per effetto della qualificazione di cui gode lo stesso Consorzio” (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 5 maggio 2025, n. 472).
In altri termini il soggetto composto da consorzio stabile e consorziate viene ricostruito in termini di assoluta unicità, indipendentemente da chi ha i requisiti e chi esegue, atteso che in un avvalimento ex lege sono solidalmente responsabili sia soggetti che prestano i requisiti sia quelli che se ne avvalgono ed eseguono la prestazione.
15. Ne discende che la Commissione Giudicatrice prendendo atto del possesso della certificazione per la parità di genere in capo al Consorzio ricorrente - oggetto dunque di avvalimento ex lege in favore delle consorziate designate esecutrici -, avrebbe dunque dovuto riconoscere il relativo punteggio in favore del Consorzio..."