Massima Sentenza
“... L’art. 96, comma 10, n. 3), del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che le cause di esclusione non automatiche relative a risoluzioni contrattuali per grave inadempimento «hanno rilevanza per tre anni decorrenti dalla data di commissione del fatto». La locuzione «data di commissione del fatto» deve essere riferita, con riguardo alla fattispecie della risoluzione contrattuale, alla data di adozione del relativo provvedimento: è in quel momento che la condotta inadempiente si cristallizza in un atto formale idoneo a essere valutato dalla stazione appaltante ai fini dell’apprezzamento della moralità professionale del concorrente…”
TAR Lazio Roma, Sez. V, 28.05.2026, n.9874
Hanno rilevanza per tre anni decorrenti dalla data di commissione del fatto». La locuzione «data di commissione del fatto» deve essere riferita, con riguardo alla fattispecie della risoluzione contrattuale, alla data di adozione del relativo provvedimento.
“…L’art. 96, comma 10, n. 3), del d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che le cause di esclusione non automatiche relative a risoluzioni contrattuali per grave inadempimento «hanno rilevanza per tre anni decorrenti dalla data di commissione del fatto». La locuzione «data di commissione del fatto» deve essere riferita, con riguardo alla fattispecie della risoluzione contrattuale, alla data di adozione del relativo provvedimento: è in quel momento che la condotta inadempiente si cristallizza in un atto formale idoneo a essere valutato dalla stazione appaltante ai fini dell’apprezzamento della moralità professionale del concorrente.
Tale interpretazione è confermata in termini espressi dall'art. 96, comma 11, del medesimo d.lgs., secondo cui «l'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio».
Il legislatore del nuovo Codice ha risolto consapevolmente il dibattito interpretativo sul punto: il contenzioso giurisdizionale — che l'operatore ha piena facoltà di instaurare, e che nel caso di specie Sirio ha instaurato e coltivato fino al ricorso in Cassazione (r.g. n. 9287/2024) — non ha alcun effetto sull'avvio e sul decorso del termine triennale. La ratio della norma è piana, ovvero consentire all'amministrazione di esercitare le proprie prerogative valutative senza che un utilizzo strumentale dei rimedi di tutela giurisdizionale consenta all'operatore di sottrarre indefinitamente i propri illeciti pregressi al sindacato della stazione appaltante, nè di cristallizzarli in uno stato di permanente rilevanza.
Ne discende che il dies a quo del triennio coincide con la data del provvedimento risolutorio del 2017, ampiamente decorso al momento della partecipazione alla gara indetta nel settembre 2025. A stretto rigore, come correttamente rilevato dalla difesa di Sirio, quest'ultima non era nemmeno tenuta a dichiarare tale vicenda nel DGUE, non rientrando più nel perimetro temporale di rilevanza della causa di esclusione..."



