Massima Sentenza
“… La competenza del geometra non può essere esclusa … qualora il suo intervento si esprima mediante proposte migliorative che non si sostanziano, di per sé, nella elaborazione di progetti, ovvero di calcoli strutturali o di altro genere. Deve ritenersi che il limite invalicabile per il geometra sia l’impiego del cemento armato e il calcolo strutturale in costruzioni civili non modeste … A] norma dell’art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato ...”
Il limite invalicabile per il geometra sia l’impiego del cemento armato e il calcolo strutturale in costruzioni civili non modeste
"...7.5. – La competenza del geometra non può essere esclusa, infatti, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 18/8/2023 n. 7819 e, in termini sostanzialmente analoghi, Cass. civ., Sez. II, ord. 8/1/2021, n. 100), qualora il suo intervento si esprima mediante proposte migliorative che non si sostanziano, di per sé, nella elaborazione di progetti, ovvero di calcoli strutturali o di altro genere.
7.6. – Deve ritenersi che il limite invalicabile per il geometra sia l'impiego del cemento armato e il calcolo strutturale in costruzioni civili non modeste (Cons. Stato, Sez. V, 23/2/2015, n. 883).
7.6.1. – Si è osservato, sul punto, che “[A] norma dell’art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (Cass. civ., sez. I, n. 100/2021, cit.; Cons. Stato, Sez. V, n. 883/2015, cit.).
7.7. – In disparte il ‘limite’ delle strutture in cemento armato, che qui non viene in rilievo, può allora reputarsi, in altri termini, che la competenza del geometra sussista ogni qualvolta lo stesso non pretenda di elaborare progetti, ovvero effettuare calcoli statici o strutturali, ma si limiti a prospettare un miglioramento prestazionale del progetto a base di gara sulla base delle cognizioni che gli derivano dalla ricerca e dall’approntamento delle soluzioni offerte dal mercato.
8. – Venendo al caso che occupa, un attento esame della documentazione in atti porta il Collegio a osservare che, a ben vedere, in nessuna delle soluzioni proposte dall’aggiudicataria è rinvenibile la elaborazione di nuovi calcoli, le soluzioni medesime sostanziandosi, piuttosto, in aggiunte o integrazioni delle previsioni progettuali tese a conformare diversamente, migliorandole, le prestazioni dell’intervento, in quanto le migliorie sono finalizzate ad incrementare la funzionalità, la durabilità e la manutenibilità dell’opera prevista dal progetto esecutivo, senza in alcun modo alterarne l’impostazione tecnica originaria.



