Massima Sentenza
“…le migliorie si differenziano dalle varianti in quanto le prime consistono in accorgimenti tecnici, soluzioni innovative o dotazioni che, pur non alterando i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, le arricchiscono incrementandone il valore qualitativo; le seconde, viceversa, si traducono in modifiche strutturali, tipologiche o funzionali dell’opera base, inammissibili se non preventivamente autorizzate dalla lex specialis. Come chiarito dal Consiglio di Stato, pertanto, “nell’appalto di lavori è sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, nell’includere una proposta di variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dalla stazione appaltante ovvero da impedirne la fattibilità tecnica…”
TAR Campania Napoli, Sez. I, 07.07.2026, N.4265
Le migliorie si differenziano dalle varianti in quanto le prime consistono in accorgimenti tecnici, soluzioni innovative o dotazioni che, pur non alterando i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, le arricchiscono incrementandone il valore qualitativo; le seconde, viceversa, si traducono in modifiche strutturali, tipologiche o funzionali dell’opera base, inammissibili se non preventivamente autorizzate dalla lex specialis.
“…Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha altresì dedotto che la Stazione appaltante non avrebbe potuto comunque riconoscere alcun punteggio per tali prestazioni aggiuntive.
Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono entrambe infondate.
2.2.1. Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le migliorie si differenziano dalle varianti in quanto le prime consistono in accorgimenti tecnici, soluzioni innovative o dotazioni che, pur non alterando i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, le arricchiscono incrementandone il valore qualitativo; le seconde, viceversa, si traducono in modifiche strutturali, tipologiche o funzionali dell’opera base, inammissibili se non preventivamente autorizzate dalla lex specialis. Come chiarito dal Consiglio di Stato, pertanto, “nell’appalto di lavori è sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, nell’includere una proposta di variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dalla stazione appaltante ovvero da impedirne la fattibilità tecnica” (Cons. Stato, V, 9 marzo 2023, n. 2512; Id. 30 dicembre 2025, n. 10436). Tanto premesso, il Collegio è dell’avviso che nel caso di specie l’intervento contestato dalla ricorrente sia qualificabile quale legittima proposta migliorativa..."



