Quando è ammessa la sostituzione del progettista indicato?

Quando è ammessa la sostituzione del progettista indicato?

Massima Sentenza

…Posto che il progettista indicato come professionista esterno non assume, neppure nel caso di appalto integrato, la veste di concorrente, è ammessa la sostituibilità dei componenti del raggruppamento di soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria che abbiano perso i requisiti generali di partecipazione in corso di gara, seppur con il limite della modifica sostanziale dell’offerta …In ordine alla sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta, occorre verificare se la sostituzione del professionista indicato, ammissibile in linea di principio sulla scorta della sua qualificazione come professionista esterno che collabora con l’operatore economico, determini, nel caso concreto, una modificazione sostanziale dell’offerta, non potendo essere trascurato il coinvolgimento del professionista indicato sia nella redazione dell’offerta sia nell’esecuzione del contratto. È necessario che il concorrente adduca e dimostri che la sostituzione del progettista non comporti la modifica sostanziale dell’offerta che ha conseguito un importante punteggio e, correlativamente, è indispensabile che la Commissione si faccia carico di un’adeguata e motivata valutazione al proposito..”

TAR Campania Salerno, Sez. II, 12.06.2026, n.1124


Il progettista indicato come professionista esterno non assume, neppure nel caso di appalto integrato, la veste di concorrente, è ammessa la sostituibilità dei componenti del raggruppamento di soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria che abbiano perso i requisiti generali di partecipazione in corso di gara, seppur con il limite della modifica sostanziale dell’offerta.

“… In relazione alla specifica figura del progettista indicato, la giurisprudenza ritiene che si tratti di un soggetto esterno all’operatore economico, che non assume la veste di concorrente, ma collabora con esso su base privatistica

Il progettista «associato», ovvero il componente del RTP di professionisti costituito dall’impresa come parte dell’offerta, assume la veste di partecipante alla gara. 

Come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, la distinzione tra le due figure è netta (cfr. C.G.A.R.S., sent. 31 marzo 2021, n. 276; Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2024, n. 7496; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 febbraio 2024, n. 541). 

Nel caso del progettista indicato, il concorrente si identifica nell’impresa singola, mentre nel caso del progettista associato il concorrente si identifica nell’intero RTI/RTP. 

Il progettista indicato non è operatore economico; ma, piuttosto, un prestatore d'opera professionale, il cui contratto (di prestazione d’opera professionale) è caratterizzato dall’autonomia rispetto al committente, dalla retribuzione commisurata alla qualità e alla quantità della prestazione, che è di mezzi e non di risultato ed il professionista non partecipa agli utili del committente quando questi rivesta la qualità di imprenditore, che è tenuto comunque alla corresponsione della retribuzione, essendo il rischio del lavoro del professionista a carico del committente” (Cons. Stato, ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13).

E’ pertanto un professionista esterno all’operatore economico concorrente, da questi incaricato di redigere il progetto; tuttavia privo, a sua volta, della qualità di concorrente (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 9923).

I progettisti indicati, al pari di tutti i soggetti che in qualche modo vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, devono possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 31 marzo 2021, n. 276).

Il progettista indicato non è inserito nella struttura societaria che si avvale della sua opera, trattandosi di due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità; di conseguenza i progettisti indicati devono possedere solo i requisiti di affidabilità e di capacità tecnica, e non anche quelli di carattere strettamente organizzativo (Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2024, n. 850).

Posto che il progettista indicato come professionista esterno non assume, neppure nel caso di appalto integrato, la veste di concorrente, è ammessa la sostituibilità dei componenti del raggruppamento di soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria che abbiano perso i requisiti generali di partecipazione in corso di gara, seppur con il limite della modifica sostanziale dell'offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 4/03/2025, n. 1836).

In ordine alla sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta, occorre verificare se la sostituzione del professionista indicato, ammissibile in linea di principio sulla scorta della sua qualificazione come professionista esterno che collabora con l'operatore economico, determini, nel caso concreto, una modificazione sostanziale dell'offerta, non potendo essere trascurato il coinvolgimento del professionista indicato sia nella redazione dell'offerta sia nell'esecuzione del contratto. È necessario che il concorrente adduca e dimostri che la sostituzione del progettista non comporti la modifica sostanziale dell'offerta che ha conseguito un importante punteggio e, correlativamente, è indispensabile che la Commissione si faccia carico di un'adeguata e motivata valutazione al proposito
(T.A.R. Napoli, sez. I, 21/10/2024, n. 5559).

La giurisprudenza fissa poi il limite temporale, entro cui è ammissibile la sostituzione del progettista nell’appalto integrato, affermando che, dal combinato disposto degli artt. 94, comma 2, 96, comma 5, 97, commi 1 e 2, e 104, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, interpretati alla luce del principio del risultato, si evince che la sostituzione del progettista indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, deve avvenire, a iniziativa dello stesso concorrente, nel limite temporale generale ed inderogabile, costituito dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1226).

La giurisprudenza si spinge poi fino al punto di ritenere che l'omessa indicazione del soggetto, cui affidare l'attività di progettazione, non legittima l'esclusione della ricorrente dalla gara dal momento che la giurisprudenza ammette la sostituzione del progettista “indicato”, perché privo dei requisiti, con altro tecnico, argomentando con l'impossibilità di attribuire a tale soggetto la qualifica formale di concorrente; pertanto non vi è motivo per non ammettere il soccorso istruttorio in ipotesi, in cui il nome del progettista “indicato” sia stato completamente omesso nel d.g.u.e.; né si può ritenere che il soccorso istruttorio subisca una preclusione dal disposto dell'art. 101, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 36/23, secondo cui il soccorso non può essere utilizzato in presenza di omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente, e ciò proprio in virtù del fatto che il progettista indicato non assume la veste di concorrente (T.A.R. Roma, sez. II, 3/01/2024, n. 140)..."
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