Massima Sentenza
“…la disposizione in esame riveste, inoltre, natura imperativa per cui si impone, mediante il principio dell’eterointegrazione prefigurato dall’articolo 1339 c.c., nei confronti degli atti di gara che risultino lacunosi ovvero che contengano previsioni contrarie (Consiglio di Stato, sez. III, n. 9078/2023), sicché l’obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis (T.A.R. Lazio, Roma, n. 6531/2022);
– le uniche deroghe a tale obbligo sono quelle previste dalla stessa disposizione (forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale), sempre che non si configuri l’ipotesi della materiale impossibilità di assolvere gli obblighi dichiarativi, nel qual caso la sanzione espulsiva non opera, con conseguente possibilità di regolarizzare l’offerta con il soccorso istruttorio (Corte di giustizia UE, sez. IX, n. 309/2019; Consiglio di Stato, sez. III, n. 3000/2024)”
– con riferimento al concetto di “impossibilità materiale”, si impone un’interpretazione restrittiva delle ipotesi derogatorie, limitate solamente ai casi in cui nessun operatore abbia avuto la possibilità di inserire, nell’offerta, tali costi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1974/2020; T.A.R. Catania – sez. I, n. 1071/2024..”
TAR Sardegna, Sez. I, 15.01.2025, n.13
Solo nei casi in cui nessun operatore abbia avuto la possibilità di inserire, nell’offerta, tali costi.
“….Va, peraltro, rilevato che, alla luce del vigente art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, l’obbligo di indicazione degli oneri della sicurezza aziendale è oggi espressamente previsto a pena di esclusione, con efficacia eterointegrativa delle previsioni di gara, superando definitivamente ogni precedente incertezza interpretativa.
2.2.1. L’art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici così recita: “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.”
La giurisprudenza ha, sul punto, osservato che:
- “tale disposizione è funzionale alla salvaguardia di interessi di rilevanza superindividuale, tra cui la tutela dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, e, con riferimento specifico allo svolgimento della gara, mira, da una parte, a consentire al partecipante la possibilità di formulare un'offerta consapevole con riferimento a tali significative voci di costo, e, dall'altra, a permettere alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità del costo del lavoro (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2019; T.A.R. Lazio, Roma, n. 3422/2023; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1201/2025);
- la disposizione in esame riveste, inoltre, natura imperativa per cui si impone, mediante il principio dell'eterointegrazione prefigurato dall'articolo 1339 c.c., nei confronti degli atti di gara che risultino lacunosi ovvero che contengano previsioni contrarie (Consiglio di Stato, sez. III, n. 9078/2023), sicché l'obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis (T.A.R. Lazio, Roma, n. 6531/2022);
- le uniche deroghe a tale obbligo sono quelle previste dalla stessa disposizione (forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale), sempre che non si configuri l'ipotesi della materiale impossibilità di assolvere gli obblighi dichiarativi, nel qual caso la sanzione espulsiva non opera, con conseguente possibilità di regolarizzare l'offerta con il soccorso istruttorio (Corte di giustizia UE, sez. IX, n. 309/2019; Consiglio di Stato, sez. III, n. 3000/2024)”
- con riferimento al concetto di "impossibilità materiale", si impone un'interpretazione restrittiva delle ipotesi derogatorie, limitate solamente ai casi in cui nessun operatore abbia avuto la possibilità di inserire, nell'offerta, tali costi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1974/2020; T.A.R. Catania - sez. I, n. 1071/2024)”
- a tale ultimo proposito, si è ritenuto che alla regola generale della esclusione per omessa indicazione di tali oneri, fa eccezione la presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1191/2022); si tratta -come è noto- delle ipotesi in cui la legge di gara contenga disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare confusione nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile (es. assenza di "spazio fisico" nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta; divieto, a pena l'esclusione, di recare integrazioni di sorta al modello predisposto dalla stazione appaltante cui i concorrenti siano vincolati nella formulazione dell'offerta) il loro effettivo inserimento (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4502/2024);” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., 20/10/2025, n. 6805;)..."



