Massima Sentenza
“…Quanto all’elemento soggettivo che connota la fattispecie della falsa dichiarazione, la giurisprudenza amministrativa ha optato per un modello civilistico di responsabilità, secondo cui “l’imputabilità della falsa dichiarazione deve essere valutata, nel caso di specie, secondo i parametri civilistici della colpa grave, intesa come inosservanza dei doveri di diligenza, avendo riguardo alla nozione di «diligenza» che deve essere interpretata accentuandone il carattere relativo ed adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata, in relazione alla natura dell’attività svolta, alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento, quindi determinata secondo il parametro relativistico dell’agente modello“, ritenendo che “l’Autorità ha altresì legittimamente concluso che deve aversi come punto di riferimento la diligenza, perizia e prudenza di un modello di agente che svolga la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio dell’agente reale e che, dovendosi far riferimento al concetto di colpa professionale, non si possa ricollegare la colpa grave a generici comportamenti abnormi o grossolanamente negligenti, dovendo, invece, considerarsi sussistente la gravità del comportamento, in mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista)…”
TAR Puglia Bari, Sez. I, 28.01.2026, n.104
L‘imputabilità della falsa dichiarazione deve essere valutata, nel caso di specie, secondo i parametri civilistici della colpa grave, intesa come inosservanza dei doveri di diligenza.
“…3. L’art. 96, co. 15, d.lgs. n. 36/23 dispone: “In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”.
Il successivo art. 222, co. 13, dello stesso d.lgs. stabilisce poi che “Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa, e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti dei soggetti che, a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’ANAC, forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri o che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, l’ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 10.000, fatta salva l’eventuale sanzione penale. Con propri atti l’ANAC disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.”
4. Ciò posto, è notorio che le condizioni che la legge stabilisce per l’irrogazione delle sanzioni sono l’elemento oggettivo della rilevanza e gravità dei fatti falsamente dichiarati o falsamente documentati e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, il tutto in applicazione dei principi sanciti dalla l. n. 689/81.
4.1. Quanto all’elemento soggettivo che connota la fattispecie della falsa dichiarazione, la giurisprudenza amministrativa ha optato per un modello civilistico di responsabilità, secondo cui “l'imputabilità della falsa dichiarazione deve essere valutata, nel caso di specie, secondo i parametri civilistici della colpa grave, intesa come inosservanza dei doveri di diligenza, avendo riguardo alla nozione di «diligenza» che deve essere interpretata accentuandone il carattere relativo ed adeguandola più direttamente alle caratteristiche di ciascuna situazione considerata, in relazione alla natura dell'attività svolta, alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, quindi determinata secondo il parametro relativistico dell'agente modello", ritenendo che “l'Autorità ha altresì legittimamente concluso che deve aversi come punto di riferimento la diligenza, perizia e prudenza di un modello di agente che svolga la stessa professione, lo stesso mestiere, lo stesso ufficio dell'agente reale e che, dovendosi far riferimento al concetto di colpa professionale, non si possa ricollegare la colpa grave a generici comportamenti abnormi o grossolanamente negligenti, dovendo, invece, considerarsi sussistente la gravità del comportamento, in mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista;” (cfr. in termini generali Consiglio di Stato sez. V, 5 aprile 2024, n. 3151).
5. Nel caso di specie la falsa dichiarazione attribuita alla ricorrente attiene alla fattispecie riportata nell’art. 80, co. 5, lett. i) relativa all’adempimento degli obblighi scaturenti dalla l. n. 68/1999 che stabilisce che “[l]e stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: (…) i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito”.
L’art. 17 della legge n. 68/1999 stabilisce che “[l]e imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione”. Infatti, al raggiungimento delle soglie dimensionali previste dall’art. 3, co. 1, della legge in questione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere l’obbligo di avviamento al lavoro delle persone disabili, nella misura indicata dalla medesima disposizione.



