Quando l’errore contenuto nell’offerta economica può considerarsi materiale?

Quando l’errore contenuto nell’offerta economica può considerarsi materiale?

Massima Sentenza

L’errore nella formulazione dell’offerta economica è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un’analisi che deve concernere il solo documento recante l’errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l’esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della ‘immediata evidenza’ e della ‘pura materialità’ dell’errore emendabile…”

TAR Basilicata, Sez. I, 07.01.2025, n.9


L’errore nella formulazione dell’offerta economica è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile .

“….Ed invero, costituisce pacifico ius receptum che “L’errore nella formulazione dell’offerta economica è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un’analisi che deve concernere il solo documento recante l’errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l’esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della ‘immediata evidenza’ e della ‘pura materialità’ dell’errore emendabile” (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 22/5/2025, n. 4407; id. 5/4/2022, n. 2529; 24/8/2021, n. 6025).

Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso in esame, l’errore materiale (che ha condotto all’impugnata esclusione) non è in alcun modo rilevabile ictu oculi (dunque, emendabile nei sensi innanzi specificati), non essendo rinvenibile all’interno dell’offerta economica de qua alcun elemento da cui la stazione appaltante potesse desumere che la quantità e l’importo indicati dalla società ricorrente nelle colonne del modulo di offerta (generato automaticamente dal sistema e sottoscritto dall’operatore economico), denominate  “Fabbisogno triennale” e “Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”, fossero, in realtà, valori calcolati su base annua e non già su base triennale; ciò, in assenza di un apporto chiarificatore esterno e di un’ulteriore indagine ricostruttiva della volontà negoziale, da qualificarsi come un’inammissibile successiva integrazione dell’offerta stessa e senza incorrere, dunque, nel divieto di soccorso istruttorio ex art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, oltreché nella violazione dei generali principi di par condicio e di autoresponsabilità..."
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