Massima Sentenza
“...L’art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36 del 2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che “ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, precisando che “costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10” (debito superiore a € 5.000), il quale a sua volta qualifica come “violazioni definitivamente accertate” quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1, allegato II.10, d. lgs. n. 36 del 2023). Orbene, emerge dalla documentazione in atti che la società aveva omesso il pagamento della TARI in favore del Comune di …, relativamente all’anno di imposta 2018, per l’importo di € 9.050,00.
Cons. St., Sez. V, 26.05.2026, n.4230
L’omesso pagamento della TARI rientra tra le violazioni fiscali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.
“…Le censure sono infondate.
4. L’art. 94, comma 6, d. lgs. n. 36 del 2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che “ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, precisando che “costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10” (debito superiore a € 5.000), il quale a sua volta qualifica come “violazioni definitivamente accertate” quelle contenute “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1, allegato II.10, d. lgs. n. 36 del 2023).
5. Orbene, emerge dalla documentazione in atti che la società aveva omesso il pagamento della TARI in favore del Comune di …, relativamente all’anno di imposta 2018, per l’importo di € 9.050,00.
Per tali ragioni, il Comune aveva più volte informato la società circa l’omesso versamento di quanto dovuto, emettendo infine avviso di accertamento prot. n. 665/2020.
Orbene, anche a voler ritenere che la …non abbia inizialmente avuto regolare notifica dell’avviso di accertamento (nonché dei prodromici solleciti di pagamento), è pacifico che essa ne abbia avuto legale scienza quantomeno a far data dal 18.7.2024, allorquando essa ha richiesto la rateizzazione degli importi.
Pertanto, nessun rilievo assumono le contestazioni di parte appellante precedenti al 18.7.2024 (es. l’inesistenza delle pregresse notifiche, in quanto relative ad indirizzi non riconducibili alla sede legale di Security.it; natura impugnabile o meno degli avvisi di pagamento e/o solleciti di pagamento, ecc.), essendo decisiva la legale scienza del debito tributario intervenuta in data 18.7.2024, data dell’istanza di rateazione del debito tributario.
6. E sul punto, va condiviso l’assunto del giudice di prime cure, secondo cui la presentazione di una richiesta di rateizzazione delle somme indicate in un avviso di accertamento è incompatibile con l’affermazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione dell’atto e, comunque, implica la conoscenza dello stesso.
In particolare, l’aver richiesto la rateizzazione del debito non incide in alcun modo sulla definitività dell’atto, che consegue invece alla circostanza che la pretesa tributaria sia stata consacrata “in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione” (art. 1.1, allegato II.10, d. lgs. n. 36 del 2023).
Nel solco di tale previsione normativa, questa Sezione ha chiarito che: “non avendo l'istanza di rateizzazione effetto sospensivo del termine per impugnare la cartella di pagamento, il decorso di questo ne comporta comunque l'inoppugnabilità, con conseguente definitività della relativa pretesa tributaria” (C.d.S, V, 3.9.2024, n. 7378)...."



