L’utilità sostanziale dell’iscrizione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico, poiché l’individuazione ontologica della tipologia d’azienda, al di là dell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto societario, può avvenire solo attraverso l’individuazione dell’attività, principale o prevalente, che sia in concreto espletata, la quale, se non identica a quelle oggetto dell’appalto, deve essere, pur sempre, collegata secondo un criterio di analogia o, appunto, di inerenza.. Sotto altro profilo, l’identificazione dell’attività prevalente non può essere basata sui codici ATECO perché tale sistema ha principalmente funzione statistica, in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente od accessoria.

TAR Campania Salerno, Sez. I, 07.11.2022, n. 2965

“…La lettura del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 5 del disciplinare di gara propugnata dalla società ricorrente sconta, ad avviso del Collegio, come già osservato in sede di cognizione sommaria, un approccio eccessivamente formalistico e restrittivo, che oblitera completamente il dato empirico ed esperienziale dell’effettivo e documentato svolgimento, da parte dell’aggiudicataria, in proprio o quale consorziata esecutrice, di servizi del tutto sovrapponibili a quelli che formano oggetto dell’appalto, nel corso degli ultimi tre anni, indicati nella relativa domanda di partecipazione, che dimostrano una specifica esperienza nel settore dell’infanzia e, in particolare, nella gestione dei nidi e micro-nidi (si v. p. 8 della stessa domanda e le attestazioni prodotte in atti).

8.1.2. In ogni caso, anche sul piano delle risultanze camerali, dalla visura prodotta della “…Società Coop. Sociale” emerge che nell’oggetto sociale è contemplata, tra le altre, l’attività di gestione di “asili nidi e centri per l’infanzia”, “centri socio-educativi per l’accoglienza”, l’attività di “socializzazione e l’animazione”, le “attività ludico ricreative estive per minori e giovani”, le quali, ad avviso del Collegio, ben difficilmente potrebbero considerarsi non inerenti l’oggetto dell’appalto.

8.1.3. Il rilievo trova conforto nella giurisprudenza secondo la quale l’utilità sostanziale dell’iscrizione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico (v. in particolare C.d.S., Sez. V, n. 6341/2019, che richiama anche C.d.S., Sez. III, n. 5170/2017; v. anche C.d.S., Sez. V, n. 5257/2019), poiché l’individuazione ontologica della tipologia d’azienda, al di là dell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto societario, può avvenire solo attraverso l’individuazione dell’attività, principale o prevalente, che sia in concreto espletata (T.A.R. Milano, sez. IV, 1966/2021), la quale, se non identica a quelle oggetto dell’appalto, deve essere, pur sempre, collegata secondo un criterio di analogia o, appunto, di inerenza.

8.1.4. D’altro canto, non può neppure fondatamente obiettarsi che l’aggiudicataria abbia il codice ATECO 88.99 atteso che, quale che sia la natura del medesimo, non ne era prescritto dalla lex specialis di gara uno specifico come requisito di idoneità professionale ai fini della partecipazione alla gara.

8.1.4.1. Sotto altro profilo, l’identificazione dell’attività prevalente non può essere basata sui codici ATECO perché tale sistema ha principalmente funzione statistica, in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente od accessoria (in termini C.d.S., Sez. III, n. 3285/2015; C.d.S., Sez. V, n. 7846/2019, n. 7846; Id., 21 maggio 2018, n. 3035; TAR Napoli, sez. III, 23 luglio 2020, n. 3264; TAR Roma, sez. III, 4 maggio 2020, n. 4570).

8.1.5. Infine, la soluzione restrittiva sostenuta dalla ricorrente si porrebbe in contrasto con il principio del favor partecipationis e della massima apertura concorrenziale del mercato, precludendo irragionevolmente la partecipazione alla gara di una significativa platea di società.

8.1.6. Il motivo, pertanto, va disatteso…”

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