Massima Sentenza
“… Tale negativo precedente professionale è di indubbia rilevanza ai fini del giudizio di integrità e di affidabilità che la stazione appaltante è chiamata a compiere, avendo il d.lgs. n. 36 del 2023 – il Codice dei Contratti Pubblici attualmente vigente – rafforzato il dovere di leale collaborazione tra l’amministrazione e gli operatori economici fondandolo, tra l’altro, sui principi della fiducia e della buona fede previsti agli artt. 2 e 5 dello stesso Codice. In tale contesto, l’obbligo dichiarativo assume un ruolo centrale nella valutazione fiduciaria dei concorrenti demandata alla stazione appaltante. La giurisprudenza, sia sotto il vigore del precedente Codice dei Contratti Pubblici che del nuovo, è unanime nel ritenere che non spetti all’operatore economico alcun “filtro valutativo” sui fatti da dichiarare, sussistendo, al contrario, un “principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione tale da consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le opportune valutazioni di sua competenza…”
Cons. St., Sez. V, 24.07.2026, n.6078
L’omissione di informazioni rilevanti, come quella di specie, è idonea ad integrare pienamente la fattispecie del grave illecito professionale di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
E’ infondato il primo motivo di appello, con il quale … ha dedotto l’erroneità della sentenza nell’aver accolto il ricorso incidentale proposto dal … in virtù dell’omessa dichiarazione alla stazione appaltante da parte dell’odierna appellante della sua decadenza dall’aggiudicazione di una gara analoga indetta dal comune di … per grave inadempienza professionale, omissione che non avrebbe consentito al Comune di formulare un consapevole giudizio di affidabilità della società.
… sostiene, in particolare, che il Tar avrebbe ecceduto dai limiti esterni della propria giurisdizione, sostituendosi alla stazione appaltante in una valutazione di natura discrezionale circa la gravità dell’illecito professionale, trasformando, inoltre, erroneamente, una causa di esclusione non automatica in una sanzione espulsiva automatica, in violazione degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, oltretutto in violazione principio di proporzionalità e in difetto dei presupposti.
La censura non coglie nel segno, non potendo essere messa in discussione l’assoluta gravità e rilevanza della circostanza omessa da …, che concerne un provvedimento di decadenza da un’aggiudicazione relativa a un servizio del tutto analogo a quello oggetto di gara, intervenuto nell’anno 2024, dunque in un’epoca recentissima rispetto alla procedura di specie. La decadenza, disposta dal comune di …, era motivata dalla “impossibilità oggettiva a carico dell’aggiudicatario di procedere all’adempimento delle prestazioni dedotte in appalto”, a causa della mancata disponibilità del centro di cottura indicato in sede di offerta.
La vicenda, oltretutto, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, è stata definitivamente acclarata in sede giurisdizionale con sentenza del Tar Abruzzo n. 295 del 2025, passata in giudicato.
Tale negativo precedente professionale è di indubbia rilevanza ai fini del giudizio di integrità e di affidabilità che la stazione appaltante è chiamata a compiere, avendo il d.lgs. n. 36 del 2023 - il Codice dei Contratti Pubblici attualmente vigente - rafforzato il dovere di leale collaborazione tra l’amministrazione e gli operatori economici fondandolo, tra l’altro, sui principi della fiducia e della buona fede previsti agli artt. 2 e 5 dello stesso Codice. In tale contesto, l’obbligo dichiarativo assume un ruolo centrale nella valutazione fiduciaria dei concorrenti demandata alla stazione appaltante.
La giurisprudenza, sia sotto il vigore del precedente Codice dei Contratti Pubblici che del nuovo, è unanime nel ritenere che non spetti all’operatore economico alcun “filtro valutativo” sui fatti da dichiarare, sussistendo, al contrario, un “principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione tale da consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le opportune valutazioni di sua competenza” (cfr. Cons. Stato, V, 25 luglio 2018, n. 4532).
Ed invero, l’omissione di informazioni rilevanti, come quella di specie, è idonea ad integrare pienamente la fattispecie del grave illecito professionale di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, atteso che, come statuito in maniera pienamente condivisibile dalla sentenza impugnata, tale condotta è riconducibile alla previsione dell’art. 98, comma 3, lett. b), che qualifica come illecito professionale la condotta dell’operatore che abbia “fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, atteso che l’aver taciuto una circostanza così rilevante ha impedito al Comune di compiere una corretta e completa valutazione sull’affidabilità dell’odierna appellante, e, dunque, ne ha indubbiamente influenzato il processo decisionale…”



