Massima Sentenza

“… l’UKAS non è più equiparabile agli organismi di accreditamento nazionale, né a tal fine si può fare ricorso agli accordi multilaterali che organi extra UE possono stipulare con altri organismi di accreditamento nazionale. In altre parole EA ha negato che certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati da UKAS possano essere ritenute conformi al regolamento n. 765 del 2008…che “si deve concordare con le posizioni al riguardo assunte da European Accreditationin quanto: “[d]a un esame complessivo della normativa eurounitaria ed interna in materia di appalti (art. 62 direttiva 2014/25/UE, applicabile agli aeroporti, e art. 87 decreto legislativo n. 50 del 2016) emerge un sistema pacificamente imperniato, con riguardo alle c.d. certificazioni di qualità, sul sistema di accreditamento di cui al Regolamento CE n. 765/2008”; pertanto, “sono a tal fine accettati, dalle stazioni appaltanti, i certificati di qualità rilasciati da soggetti interni o di altri Stati membri (c.d. organismi di valutazione di conformità) il cui accreditamento sia stato a sua volta ottenuto da un organismo di accreditamento unico nazionale o comunque, in via eccezionale, di altri Stati membri (cfr. le deroghe contenute, rispetto al principio dell’unico organismo nazionale di accreditamento, nell’art. 4, par. 2, e nell’art. 7, par. 1, del suddetto Regolamento comunitario) …”

TAR Lazio Roma, Sez. V Ter, 25.07.2023, n. 12618


La certificazione rilasciata da un Ente certificatore accreditato presso un organismo UKAS non è idonea a soddisfare il requisito richiesto dalla lex specialis.

“…Rilevato, anzitutto, che la ricorrente incidentale ha richiamato la parte della dichiarazione EA del 27.1.2021 in cui si afferma che dopo la Brexit “i certificati UKAS non saranno più considerati una prova di ‘accreditamento’ ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e i certificati emessi dagli Organismi di Valutazione della Conformità accreditati da UKAS non sono più riconosciuti rispetto al sistema normativo dell’UE a decorrere dal 1° gennaio 2021 […]” [mem. 23.6.2023; cfr. all. 9-21ric.: “UKAS certificates will no longer be considered as a proof of ‘accreditation’ within the meaning of Regulation (EC) No 765/2008 and certificates and reports issued by Conformity Assessment Bodies (CABs) accredited by UKAS are no longer recognised with respect to the EU Regulatory system as of 1st January 2021”], va detto che il Consiglio di Stato, muovendo dall’interlocuzione avuta con EA sia sulla valenza dello status di UKAS quale “membro” di EA al fine di desumerne l’equiparabilità “agli organismi di accreditamento nazionale” (ai sensi e per gli scopi del regol. CE n. 765/2008 “di cui all’art. 62 della Direttiva 2014/25/UE dei settori speciali ed all’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016”), sia sul tema del riconoscimento in UE e sulla “spendibilità” nelle pubbliche gare delle certificazioni di qualità a esso riferite, ha fatto proprie le conclusioni della nota del 31.1.2023 (riportata nel corpo della pronuncia), con cui l’organismo europeo ha nettamente escluso detta equiparabilità “anche ove si consideri l’accordo multilaterale EA Multilateral Agreement(EA MLA) sottoscritto tra UKAS e gli altri organismi di accreditamento nazionale membri della EA”, non essendo comunque possibile riconoscere la conformità al regolamento n. 765/2008 delle “certificazioni di qualità (o altre attestazioni) rilasciate da un organismo di valutazione della conformità accreditato UKAS”.

Ciò in quanto “il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE”, sicché: i) UKAS “ha cessato di essere un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e per gli scopi del Regolamento (CE) n. 765/2008”; ii) i relativi certificati “non saranno più considerati una prova di ‘accreditamento’ ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 nell’UE” e “i certificati e i rapporti emessi dagli Organismi di Valutazione della Conformità (CAB) accreditati da UKAS non sono più riconosciuti dal sistema normativo dell’UE a decorrere dal 1° gennaio 2021 […]”.

Muovendo da tali assunti, nella sentenza in rassegna si afferma:

– che la risposta di EA “è stata in sostanza che dopo la Brexit […] l’UKAS non è più equiparabile agli organismi di accreditamento nazionale, né a tal fine si può fare ricorso agli accordi multilaterali che organi extra UE possono stipulare con altri organismi di accreditamento nazionale. In altre parole EA ha negato che certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati da UKAS possano essere ritenute conformi al regolamento n. 765 del 2008”;

– che “si deve concordare con le posizioni al riguardo assunte da European Accreditation” in quanto: “[d]a un esame complessivo della normativa eurounitaria ed interna in materia di appalti (art. 62 direttiva 2014/25/UE, applicabile agli aeroporti, e art. 87 decreto legislativo n. 50 del 2016) emerge un sistema pacificamente imperniato, con riguardo alle c.d. certificazioni di qualità, sul sistema di accreditamento di cui al Regolamento CE n. 765/2008”; pertanto, “sono a tal fine accettati, dalle stazioni appaltanti, i certificati di qualità rilasciati da soggetti interni o di altri Stati membri (c.d. organismi di valutazione di conformità) il cui accreditamento sia stato a sua volta ottenuto da un organismo di accreditamento unico nazionale o comunque, in via eccezionale, di altri Stati membri (cfr. le deroghe contenute, rispetto al principio dell’unico organismo nazionale di accreditamento, nell’art. 4, par. 2, e nell’art. 7, par. 1, del suddetto Regolamento comunitario)”;

- che, “almeno nell’ambito della particolare materia dei pubblici appalti, i certificati rilasciati da soggetti a loro volta accreditati da organismi appartenenti a Paesi extra UE non conserv[a]no ulteriormente validità al fine di partecipare a gare […]”;

Accordi Multilaterali EA – MLA – Principio di equivalenza.

– che questo “sistema limitato, o se si preferisce ‘chiuso’, per come descritto dalle direttive UE e dagli atti nazionali di attuazione fa sì che in ordine al settore degli appalti pubblici non ha pregio la qualità di membro effettivo EA […] in capo ad UKAS, né la circostanza che quest’ultimo abbia stipulato specifici accordi multilaterali con EA (MLA, ossia Multilateral Agreements) […]”, non essendo “in discussione l’affidabilità dei certificati UKAS nei rapporti commerciali all’interno del libero mercato ed il valore degli Accordi multilaterali, quanto la loro spendibilità del settore regolamentato degli appalti pubblici. Più in particolare, l’adesione attraverso simili accordi di UKAS all’EA conservano una loro validità per gli ambiti volontari (o ‘non normativi’) ma non anche per quelli obbligatori (o ‘normativi’) come il settore dei pubblici appalti”.

2.4. Alla ricorrente principale non giova perciò far leva sull’avvenuta stipulazione da parte di UKAS di specifici accordi multilaterali con EA.

Come si è visto, ai sensi della lex specialis l’organismo di certificazione dev’essere accreditato da un “Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA” e UKAS, ancorché firmatario di tali accordi, tuttavia non è più “ente nazionale unico di accreditamento” ex regol. CE n. 765/2008.

In questa ottica, non è invocabile il principio di equivalenza.

Ai sensi dell’art. 87, co. 2, d.lgs. n. 50/2016 “Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. […]”.

Come esattamente osservato dalla ricorrente incidentale, la previsione attiene agli organismi di certificazione, consentendo alle stazioni appaltanti di riconoscere i “certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri” purché però accreditati da enti di accreditamento operanti ai sensi del regol. CE n. 765/2008, mentre il soggetto che ha rilasciato la certificazione nel caso oggi in esame non è accreditato secondo tale disciplina (per quanto innanzi osservato)..."

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