Massima Sentenza

“… la certificazione di qualità di-OMISSIS-, rilasciata da …, non soddisfa il requisito di cui al punto 6.2 del disciplinare, in quanto Advanced Certification Ltd è ente certificatore accreditato presso un organismo di accreditamento (“UKAS”) di uno Stato Terzo (Regno Unito) e non di uno Stato appartenente all’Unione Europea. Ciò vuol dire che UKAS non può essere considerato un ente certificatore ai sensi del Regolamento (CE), n. 765/2008 e, pertanto, la certificazione rilasciata da detto ente non è idonea a soddisfare il requisito previsto dal punto 6.2 del disciplinare di gara…nell’ambito della particolare materia dei pubblici appalti, i certificati rilasciati da soggetti a loro volta accreditati da organismi appartenenti a Paesi extra UE non conservino ulteriormente validità al fine di partecipare a gare o comunque di ottenere simili punteggi premiali: ciò che si registra nel caso di specie proprio per effetto della c.d. BREXIT…”

TAR Lazio Roma, Sez. I Ter, 12.07.2023, n. 11634

Giurisprudenza Conforme:

Cons. St., Sez. V, 21.04.2023, n. 4089


La certificazione rilasciata da un Ente certificatore accreditato presso un organismo UKAS non è idonea a soddisfare il requisito richiesto dalla lex specialis.

“…La ricorrente ritiene illegittima l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata in ragione della mancata presentazione, da parte della mandante -OMISSIS-, di un valido certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015, espressamente previsto dagli artt. 6.2, lett. B) e 6.3 del Disciplinare di gara.

La certificazione di qualità della-OMISSIS- sarebbe, secondo le deduzioni della ricorrente, non conforme a quanto richiesto dalla lex specialis in quanto rilasciata da un ente certificatore (“Advanced Limited Ltd”) accreditato presso un organismo di accreditamento (“UKAS”) di uno Stato terzo (Regno Unito) non facente parte dell’UE.

Tale conclusione viene ricavata dal Regolamento CE n. 765/2008, il quale definisce “organismo nazionale di accreditamento” solo l’organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento, con la conseguenza che gli unici certificati di qualità utilizzabili ai fini della partecipazione alle procedure di gara devono essere rilasciati da soggetti interni o di altri Stati membri (c.d. organismi di valutazione di conformità), il cui accreditamento sia stato a sua volta ottenuto da un organismo di accreditamento unico nazionale di uno Stato Membro.

La tesi sostenuta dalla ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente e dalla controinteressata, si basa su di una corretta interpretazione del disciplinare di gara e della normativa sovranazionale di riferimento.

L’art. 6.2 lettera B) del disciplinare prevede che “l’operatore economico concorrente deve essere in possesso di valutazione di conformità, in corso di validità, delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) – oppure alla norma UNI EN ISO 14001:2015, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto del presente appalto. La comprova del requisito è fornita mediante registrazione EMAS oppure, in caso di UNI EN ISO 14001:2015, un certificato di conformità del sistema di gestione alla norma UNI EN ISO sopra citata. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.”

Il successivo art. 6.3 detta ulteriori indicazioni in tema di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie.

Ebbene, la certificazione di qualità di-OMISSIS-, rilasciata da ..., non soddisfa il requisito di cui al punto 6.2 del disciplinare, in quanto Advanced Certification Ltd è ente certificatore accreditato presso un organismo di accreditamento (“UKAS”) di uno Stato Terzo (Regno Unito) e non di uno Stato appartenente all’Unione Europea.

Ciò vuol dire che UKAS non può essere considerato un ente certificatore ai sensi del Regolamento (CE), n. 765/2008 e, pertanto, la certificazione rilasciata da detto ente non è idonea a soddisfare il requisito previsto dal punto 6.2 del disciplinare di gara.

Detto requisito, peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente e dalla controinteressata, è previsto a pena di esclusione dal disciplinare, come si evince dall’inequivoca disposizione del paragrafo 6: “I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti”.

Che la certificazione prodotta da UKAS non possa essere considerata valida, è confermato tanto dalla più recente giurisprudenza domestica (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2023, n. 4089), quanto da quella sovranazionale (CGUE sentenza C-142/2020).

Con la prima delle decisioni citate, è stato chiarito che “dopo la Brexit, ossia dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’UE, l’UKAS non è più equiparabile agli organismi di accreditamento nazionale, né a tal fine si può fare ricorso agli accordi multilaterali che organi extra UE possono stipulare con altri organismi di accreditamento nazionale. In altre parole EA ha negato che certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati da UKAS possano essere ritenute conformi al regolamento n. 765 del 2008.

Alla luce di quanto riportato si deve concordare con le posizioni al riguardo assunte da European Accreditation, la quale è l’organismo europeo deputato alla regolazione e alla vigilanza nel settore del sistema degli accreditamenti sulle certificazioni di qualità (le cui posizioni non potrebbero peraltro essere oggetto di sindacato da parte di questo giudice amministrativo), e tanto per le ragioni di seguito sintetizzate:

9.1. Da un esame complessivo della normativa eurounitaria ed interna in materia di appalti (art. 62 direttiva 2014/25/UE, applicabile agli aeroporti, e art. 87 decreto legislativo n. 50 del 2016) emerge un sistema pacificamente imperniato, con riguardo alle c.d. certificazioni di qualità, sul sistema di accreditamento di cui al Regolamento CE n. 765/2008;

9.2. Pertanto sono a tal fine accettati, dalle stazioni appaltanti, i certificati di qualità rilasciati da soggetti interni o di altri Stati membri (c.d. organismi di valutazione di conformità) il cui accreditamento sia stato a sua volta ottenuto da un organismo di accreditamento unico nazionale o comunque, in via eccezionale, di altri Stati membri (cfr. le deroghe contenute, rispetto al principio dell’unico organismo nazionale di accreditamento, nell’art. 4, par. 2, e nell’art. 7, par. 1, del suddetto Regolamento comunitario);

9.3. Da quanto sopra detto consegue che, almeno nell’ambito della particolare materia dei pubblici appalti, i certificati rilasciati da soggetti a loro volta accreditati da organismi appartenenti a Paesi extra UE non conservino ulteriormente validità al fine di partecipare a gare o comunque di ottenere simili punteggi premiali: ciò che si registra nel caso di specie proprio per effetto della c.d. BREXIT;” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2023, n. 4089).

Il Parere dell’EA Accreditation.

…E’ poi utile evidenziare che nella fattispecie posta all’attenzione del Consiglio di Stato, con apposita ordinanza istruttoria, si è provveduto a proporre all’EA (European Accreditation) il seguente specifico quesito: “se lo status di membro della EA riconosciuto ad UKAS lo renda equiparabile agli organismi di accreditamento nazionale ai sensi e per gli scopi del regolamento (CE) n. 765/2008 di cui all’art. 62 della Direttiva 2014/25/UE dei settori speciali ed all’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016 e se le certificazioni di qualità ad esso riferite possano o meno ritenersi validamente riconosciute nell’UE e spendibili nelle pubbliche gare ai sensi del medesimo regolamento 765/2008”.

Al quesito, l’ente ha fornito la seguente inequivoca risposta:

“Per quanto attiene all’equiparabilità dello status di membro della EA riconosciuto ad UKAS alla designazione di organismo di accreditamento nazionale (NAB) ai sensi e per gli scopi del regolamento (CE) n. 765/2008, la risposta è NO.

La stessa risposta trova applicazione anche ove si consideri l’accordo multilaterale EA Multilateral Agreement (EA MLA) sottoscritto tra UKAS e gli altri organismi di accreditamento nazionale membri della EA.

Per quanto riguarda la possibilità che le certificazioni di qualità (o altre attestazioni) rilasciate da un organismo di valutazione della conformità accreditato UKAS possono essere riconosciute come conformi al regolamento (CE) n. 765/2008, la risposta è NO.

Spiegazione: il regolamento (CE) n. 765/2008 definisce il quadro giuridico per l’organizzazione e il funzionamento del sistema europeo di accreditamento.

Ai fini del predetto Regolamento si intende per “<<organismo nazionale di accreditamento>> l’unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento”. Poiché il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE, l'UKAS ha cessato di essere un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e per gli scopi del Regolamento (CE) n. 765/2008. Pertanto, i certificati UKAS non saranno più considerati una prova di “accreditamento” ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 nell’UE e i certificati e i rapporti emessi dagli Organismi di Valutazione della Conformità (CAB) accreditati da UKAS non sono più riconosciuti dal sistema normativo dell’UE a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad esempio gli Organismi Notificati ai fini della Marcatura CE, del Sistema di Scambio di Emissione dell'UE, dei Regolamenti dell'UE in materia di alimenti e mangimi, del Regolamento in materia di sicurezza informatica dell’UE denominato Cybersecurity Act e di altre normative dell’Unione Europea..."

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